Re: [Aisa.circuli] open access per la VQR

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Author: Mario Annunziato
Date:  
To: Roberto Caso
CC: Maria Chiara Pievatolo, aisa.circuli
Subject: Re: [Aisa.circuli] open access per la VQR
Grazie ancora all'Avv. Caso per l'ulteriore risposta.

una cosa che mi manca nell'art 67 e'
"Opere o brani di opere possono essere riprodotti ..." da chi ?
Chi ha l'onere della riproduzione dell'opera ?

E' vero che la VQR come valutazione e' una procedura amministrativa,
pero', perche' ci ha infilato dentro anche l'open access ? Non ci vedo
la finalita' valutativa nel fatto di obbligare all'open acess il
manoscritto
o l'opera gia' valutata.

Se la VQR/Anvur vuole comunque obbligare all'open access le opere che ha
valutato potrebbe benissimo pagare di tasca propria la rivista per
rendere 'open' l'opera definitiva.

---

Nel caso in questione la pubblicazione e' un'opera in comunione
in quanto gli autori hanno dato un contributo indistinguibile al suo
compimento.
A parte le leggi e le varie interpretazioni, vi e' evidentemente una
questione
di educazione: prima di mettere in giro un'opera comune chiedo agli
altri il permesso.

Riguardo all'eventuale rifuito alla pubblicazione del manoscritto da
parte dell'autore
(intanto non vedo perche' vada motivato) vi possono essere motivazioni
importanti.
Ad esempio, come matematico, se invio un manoscritto con la
dimostrazione
di un teorema con un errore, che poi correggo in seguito grazie alla
segnalazione di un referee accorto, posso non voler far pubblicare un
mio errore nel pre-print,
per evitare un danno di immagine all'autore.
Oppure, talvolta puo' accadere che l'editore decida di tagliare un
manoscritto
troppo lungo o che contiene parti che possono costituire due
pubblicazioni
separate, quindi nel pre-print ci possono essere parti di un lavoro
non ancora pubblicate e che per motivi di segretezza o incompletezza non
voglio rendere
pubblici.

La mia perplessita' principale comunque e' nella coercizione che
la pubblica amministrazione impone, in questo caso, agli autori nel far
pubblicare lavori che
possono essere ritenuti incompleti e con l'onere di verifica
delle clausole contrattuali con la rivista .

Cordialita'

     Mario Annunziato






Il 2022-06-09 10:32 Roberto Caso ha scritto:
> Buongiorno,
>
> L'art. 67 rientra nella fattispecie, perché gli obblighi sull'Open
> Access previsti dalla VQR rientrano negli obblighi relativi a una
> procedura amministrativa.
>
> A monte del problema, con riferimento alla coautorialità, si deve
> preliminarmente capire se si tratta di articolo in cui le parti di cui
> è composto sono attribuite ad autori singolarmente individuati (ad
> es. il paragrafo 1 è stato scritto da Tizio, il 2 da Caio ecc.) e il
> corresponding author ha fatto da coordinatore, con la conseguenza che
> l'articolo potrebbe essere qualificato opera collettiva.
>
> Riporto per comodità di lettura l'art. 3 della legge n. 633 del 1941.
>
> Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti
> di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato
> della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario,
> scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le
> enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali,
> sono protette come opere originali, indipendentemente e senza
> pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere
> di cui sono composte.
>
> Se si tratta di opera collettiva, è applicabile analogicamente l'art.
> 42 l. 633/41
>
> L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in
> un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o
> raccolti in volume, purche' indichi l'opera collettiva dalla quale e'
> tratto e la data di pubblicazione.
>
> Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
> salvo patto contrario, ha altresi' il diritto di riprodurli in altre
> riviste o giornali.
>
> In alternativa, si deve capire se si tratta di opera in comunione,
> perché i contributi dei singoli autori non sono distinguibili.
>
> Riporto per comodità di lettura l'art. 10
>
> Se l'opera e' stata creata con il contributo indistinguibile ed
> inscindibile di piu' persone, il diritto di autore appartiene in
> comune a tutti i coautori.
>
> Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per
> iscritto di diverso accordo.
>
> Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La
> difesa del diritto morale puo' peraltro essere sempre esercitata
> individualmente da ciascun coautore e l'opera non puo' essere
> pubblicata, se inedita, ne' puo' essere modificata o utilizzata in
> forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di
> tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno
> o piu' coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova
> utilizzazione dell'opera puo' essere autorizzata dall'autorita'
> giudiziaria, alle condizioni e con le modalita' da essa sta
>
> Dunque, al caso di specie si applica il comma 3. Di fronte a un
> ingiustificato rifiuto di uno dei coautori ci si potrebbe rivolgere al
> giudice ordinario.
>
> Ma al di là di questo esercizio giuridico il punto è: perché il
> coautore che ha dato il consenso a pubblicare (in accesso chiuso)
> dovrebbe rifiutare di (ri)pubblicare in accesso aperto? Perché si
> vergogna di quello che ha scritto e lo vuole mantenere nella cerchia
> dei lettori che hanno pagato l'accesso alle banche dati chiuse? O, in
> un caso ormai di scuola, nella cerchia di coloro che ancora
> frequentano gli scaffali di legno delle biblioteche?
>
> Insomma, portato davanti a un giudice il rifiuto del coautore di
> ripubblicare in Open Access troverebbe difficilmente una
> giustificazione.
>
> Ultimo punto. Siamo sicuri che nella valutazione autoritaria italiana,
> il diritto dell'autore possa difendersi dall'imposizione della
> Pubblica Amministrazione? L'autore potrebbe far causa all'università
> che, prescindendo dal consenso, ripubblica in Open Access?
>
> La domanda è volutamente provocatoria e attiene alla natura della
> valutazione ministeriale.
>
> Allo stato attuale della legge, i problemi sono molti. Si potrebbe
> iniziare a risolverne alcuni con una semplice modifica legislativa:
>
> https://aisa.sp.unipi.it/diritto-di-ripubblicazione/
>
> https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/
>
> A presto,
> rc
>
> Il giorno gio 9 giu 2022 alle ore 09:57 Mario Annunziato via
> Aisa.circuli <aisa.circuli@???> ha scritto:
>
>> G.le M.C. Pievatolo
>>
>> grazie per la risposta, ma a parte che mi risulta poco chiaro
>> l'art. 67, non vedo come rientri nel caso in questione
>> e quale sia la conclusione.
>>
>> M.A.
>>
>> Il 2022-06-08 22:04 Maria Chiara Pievatolo ha scritto:
>>> Il 08/06/22 20:32, Mario Annunziato via Aisa.circuli ha scritto:
>>>> Buonasera a tutti
>>>>
>>>> a proposito dell'ultima VQR, il direttore del mio dipartimento ci
>> ha
>>>> comunicato "l'obbligo per legge" di pubblicare sul repository
>> IRIS una
>>>> versione, pre-print post-print o altro, di un articolo già
>> pubblicato
>>>> su rivista e che era stato prescelto per la valutazione VQR, ma
>> che
>>>> non è ad accesso aperto.
>>>>
>>>> Mi è sembrato doveroso chiedere agli altri 3 co-autori
>>>> del manoscritto, non di università italiane, il loro consenso
>> alla
>>>> pubblicazione
>>>> (tra l'altro non sono stato il corresponding author).
>>>>
>>>> I co-autori hanno dato il loro consenso, ma se uno di loro non lo
>>
>>>> avesse dato,
>>>> come si sarebbe potuto 'ottemperare all'obbligo di legge' ?
>>>>
>>>> oppure si sarebbe dovuto pubblicare senza il consenso degli
>> autori
>>>> del manoscritto ?
>>>
>>> C'è un'eccezione al diritto d'autore specifica
>>>
>>
> (https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-i/capo-v/sezione-i/art67.html)
>>>
>>> Consiglio inoltre la lettura di
>>>
>>
> http://eprints.rclis.org/19697/1/ParereCUN_PDF_Granieri-Pardolesi.pdf
>>>
>>> Buonanotte,
>>> MCP
>> --
>> Aisa.circuli mailing list
>> Aisa.circuli@???
>> https://www.autistici.org/mailman/listinfo/aisa.circuli
>
> --
>
> Roberto Caso
>
> Professore Associato di Diritto Privato Comparato
>
> Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza
>
> LA SOCIETÀ DELLA MERCIFICAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA: DALLA PERSONA
> AI DATI [1], MILANO, LEDIZIONI, 2021 [1]
>
> La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e
> proprietà intellettuale, Milano, Ledizioni, 2020 [2]
>
> http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633 [3]
>
> https://lawtech.jus.unitn.it/
>
> https://aisa.sp.unipi.it/chi-siamo/
>
> https://www.robertocaso.it/
>
> https://twitter.com/RobertoCaso
>
>
>
> Links:
> ------
> [1]
> https://www.robertocaso.it/2021/03/13/la-societa-della-mercificazione-e-della-sorveglianza-dalla-persona-ai-dati/
> [2] https://www.robertocaso.it/2019/12/13/la-rivoluzione-incompiuta/
> [3] http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633