imputati eccellenti della Diaz Una ³leggina² per i super-po…

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Author: brunoa01
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Subject: imputati eccellenti della Diaz Una ³leggina² per i super-poliziotti



E¹ inserita nella bozza del rinnovo contrattuale

Una ³leggina² per i super-poliziotti
Tutela legale anche per la prescrizione. Il caso degli imputati eccellenti della Diaz


Il ³codicillo² infilato tra i vari articoli interverrà a favore dei vertici della polizia assolti in primo grado ma per i quali l¹accusa ha presentato appello. Per il reato di falso la prescrizione scatta nel 2014. Non ne beneficeranno i condannati per Bolzaneto
E¹ il codicillo inserito tra le carte, la virgoletta infilata a mo¹ di leggina ferragostana, quando la soglia di attenzione si liquefa al sole e l¹³arrangiamento² può insinuarsi sovrastato dal frastuono balneare. Questa
volta il testo emendato, cioé la ³novitಠdell¹ultima ora, compare tra le pieghe della bozza di accordo sottoscritto poche settimane tra il governo e i sindacati delle forze di polizia che spiana la strada al nuovo contratto.
Più precisamente la ³virgola² rientra tra le cosiddette dichiarazioni di impegno previste a margine del testo, una sorta di promesse scritte e controfirmate, su una serie di questioni riguardanti le categoria. Generali
e particolari. Questa, incentrata sul tema della tutela legale a favoredegli appartenenti all¹amministrazioe, è a dir poco particolarissima. Ad hoc, per meglio dire.
«Il governo - si legge - si impegna a promuovere una modifica normativa delle disposizioni contenute (vengono citati articoli e leggi, ndr) affinché il rimborso delle spese di difesa sostenute nei procedimenti penali sia previsto anche in caso di pronuncia che dichiari l¹intervenuta prescrizione, purché non sia stata precedentemente emessa sentenza di condanna per gli
stessi fatti». Mai fino a questo momento la questione della prescrizione era stata contemplata nella norma sulla tutela legale dei poliziotti introdotta nel 1975 con la legge Reale. Perché? Difficile pensare solo ad uno scrupolo
intervenuto per chiarire e definire un articolo normativo colmando una lacuna. Qui la questione è assai pratica. E la sensazione diffusa rimanda al G8 e agli imputati eccellenti per l¹irruzione alla scuola Diaz del 21 luglio
2001 assolti il 13 novembre da ogni accusa. Pesci grossi, come si suol dire.
Tra loro ci sono figure di vertice della polizia: Francesco Gratteri, attuale capo del Dac, l¹Anticrimine, e Gilberto Caldarozzi, oggi numero uno del Servizio centrale operativo (comanda tutte le Squadre Mobili). E dei Servizi Segreti: Giovanni Luperi, all¹epoca dei fatti vice direttore
dell¹Ucigos e attualmente responsabile del Dipartimento di analisi dell¹Aisi (l¹ex Sisde). Tra gli altri dirigenti di polizia processati e assolti per il
blitz della Diaz compaiono i nomi di Spartaco Mortola, numero due della questura di Torino, di Nando Dominici, dirigente del Compartimento Polfer di Verona e di Filippo Ferri, capo della Squadra Mobile di Firenze.
Usciti indenni dal processo di primo grado ora tutti i super-poliziotti saranno giudicati nel secondo visto che sia la Procura ordinaria che, eccezionalmente, la Procura generale hanno presentato appello. Nei confronti
di Gratteri, Caldarozzi e Luperi i pm Zucca e Cardona Albini avevano chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi per falso, calunnia ed arresto
illegale. Ed eccoci al dunque. Nel caso degli imputati per il blitz alla scuola Diaz la prescrizione per il reato di falso scatterà nel 2014.
Significa quindi che se nel frattempo il processo di appello non dovesse concludersi il codicillo promesso dal governo cadrà a fagiolo a favore degli alti dirigenti. I quali, così, potranno contare sul rimborso delle spese legali sostenute nel corso dei vari dibattimenti. Non proprio ³bruscolini² visto che più l¹imputato è eccellente più affermato è il legale che lo assiste nel corso di una vicenda processuale così lunga e da uno ³spessore² mediatico-politico non comune.
A vederla, un po¹ malignamente, sembra proprio un favore concepito dal governo, e nella fattispecie del ministro dell¹Interno Roberto Maroni, concesso ad un pezzo, significativo, della nomenklatura della polizia di Stato. Anche perché l¹ultima frase inclusa nel testo della dichiarazione di impegno contiene una ³scoppola² rivolta a tutti gli altri imputati dei vari processi istruiti in relazione ai vari filone del G8.
E¹ scritto infatti che da questa forma di estensione della tutela legale sono esclusi gli appartenenti alle forze di polizia che pur beneficiati dalla prescrizione (nel frattempo intervenuta per la stragrande maggioranza dei reati contestati) sono stati già condannati per effetto di una sentenza emessa precedentemente per gli stessi fatti. E questa è la condizione in cui versano poliziotti di rango decisamente inferiore. Per esempio tutti quelli
condannati per il filone delle violenze a Bolzaneto e per i quali è nel frattempo scattata la prescrizione. Della serie: una volta di più,
soprattutto tra le forze di polizia, la legge non è uguale per tutti. E
come, non troppo infrequentemente accade i sindacati paiono non
scandalizzarsi troppo visto che nessuno di loro (e sono tanti) ha denunciato
le incongruenze del ³codicillo². Anzi: l¹ha sottoscritto insieme alla bozza
del nuovo contratto di lavoro.
?Andrea Ferro



Il principio introdotto dalla legge Reale


Spese legali rimborsate per reati in servizio


?La prima ipotesi, in ordine di tempo, che prevede la tutela legale a carico
dell¹Amministrazione a favore degli operatori di polizia è contenuta
nell¹art. 32 L. 152/1975, la cosiddetta ³Legge Reale² che testualmente
prevede:
«Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per
fatti compiuti in servizio e relativi all¹uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, la difesa può essere assunta, a richiesta dell¹interessato,
dall¹Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia
dell¹interessato medesimo»
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministro
dell¹interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell¹imputato per fatto
doloso.
«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi
persona che legalmente richiesta dall¹appartenente alle forze di polizia,
gli presti assistenza».
L¹ambito di applicazione di tale norma è stato poi esteso a più riprese.
Fino a poche settimane fa con l¹introduzione della ³prescrizione².




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