[Cpt] pakistani: interrogazione Sasso

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Author: Lecce Social Forum
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Subject: [Cpt] pakistani: interrogazione Sasso
Alba Sasso <alba@???> wrote:
Data: Wed, 9 Jul 2003 14:07:50 +0200
A: dirittiglobali@???
Da: "Alba Sasso"

Oggetto: Interpellanza al Ministro dell'Interno sul rimpatrio di cittadini
pakistani

on. Alba Sasso
Democratici di Sinistra - l'Ulivo
http://www.albasasso.it

Trasmettiamo qui di seguito il testo di un'interpellanza presentata ieri 8
luglio 2003 alla Camera dei Deputati e rivolta al Ministro dell'Interno,
sul caso di alcuni cittadini pakistani che avevano presentato richiesta di
riconoscimento del diritto d'asilo mentre erano ospiti del centro di prima
accoglienza di Bari Palese, e che successivamente sono stati rimpatriati
oppure trasferiti in altri centri di permanenza temporanea.

l'Ufficio Stampa dell'on. Alba Sasso

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per
sapere - premesso che:
la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato,
tra il giorno 17 giugno 2003 e il 21 giugno 2003 ha proceduto
all'audizione, presso il centro di prima accoglienza di Bari Palese, di
circa 430 richiedenti asilo (250 cittadini somali e 174 cittadini
pakistani);
i cittadini pakistani sono stati sottoposti ad identificazione
dell'identità, a mezzo della rappresentanza consolare del Pakistan, appena
giunti nel centro di accoglienza e prima dell'accesso alla procedura per la
richiesta di asilo e tale procedura appare agli interpellanti gravemente
irregolare;
le aree di provenienza dei richiedenti asilo appaiono di forte instabilità
politica, con guerre e situazioni di violenza generalizzata in corso;
i cittadini pakistani sono stati trattenuti nonostante la presentazione
della richiesta di asilo dal loro arrivo al campo (4 giugno 2003)
all'arrivo della Commissione Centrale (17 giugno 2003) e privati della
libertà di movimento;
il 24 giugno una parte di cittadini pakistani (80) è stata trasferita,
senza che fosse stato notificato loro nessun diniego dello status di
rifugiati, né decreto di espulsione, nei CPT di Roma (Ponte Galeria) e
Milano, via Corelli;
nel CPT di Roma a seguito di intervento di parlamentari e di avvocati i 40
cittadini pakistani hanno potuto presentare ricorso avverso la decisione
della Commissione. E risulta che siano ancora detenuti nel campo;
a Milano il 4 luglio 2003, sempre per intervento di parlamentari, avvocati,
rappresentanti di forze sociali e di volontariato, i 40 cittadini pakistani
provenienti dal centro di Bari Palese hanno firmato il ricorso di urgenza
avverso il diniego, che è stato depositato sabato 5 luglio 2003;
quello stesso giorno gli stessi sono stati rimpatriati in Pakistan, con un
atto che secondo gli interpellanti è una palese violazione del diritto di
difesa, poiché l'eventuale decisione del giudice italiano a favore degli
interessati sarebbe ineseguibile e quindi inefficace;
a Bari i restanti cittadini pakistani, dopo aver effettuato il colloquio in
Commissione sono rimasti nel campo senza alcuna informazione sulla loro
situazione e condizione giuridica fino al 5 luglio 2003;
intorno alle 15 del 5 luglio 2003, dopo una mattina durante la quale, a
quanto riferisce la PS, si sarebbero alternate «da Roma» diverse ed opposte
istruzioni su «come procedere» sono stati notificati loro i provvedimenti
di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e contestualmente i
decreti di espulsione;
trentasei cittadini pakistani sono stati immediatamente trasferiti al CPT
di Roma Ponte Galeria e ventitré presso il CPT «Regina Pacis» di S. Foca
(Lecce);
in quanto avvenuto si appalesa, ad avviso degli interpellanti, la
violazione della procedura di asilo prevista dalla legislazione vigente;
a nulla risultano siano valse anche le rassicurazioni date in più occasioni
nei giorni scorsi dal ministero degli interni e dal Prefetto di Bari sul
fatto che non ci sarebbero state espulsioni immediate;
questi eventi lasciano supporre che l'espulsione sarà effettuata per tutti
gli altri cittadini pakistani;
in particolare grave appare la violazione dell'articolo 24 della
Costituzione italiana e dell'articolo 13 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo poiché ai suddetti cittadini pakistani è stato impedito
l'esercizio del diritto di difesa sotto il profilo della possibilità di
richiedere la revisione della decisione, attraverso il riesame previsto
dalla legge 189/02 - non ancora resa effettiva con regolamento di
attuazione -, ma ugualmente vigente sotto il profilo della presentazione di
impugnazione dinnanzi alla autorità giudiziaria;
la procedura utilizzata per l'esame delle richieste di asilo per gli
stranieri del centro di Bari Palese appare per tanto del tutto irregolare
sul piano procedurale e gravemente lesiva del diritto del richiedente asilo
ad accedere ad una effettiva tutela giurisdizionale;
considerato che il diritto di asilo costituisce un diritto soggettivo
perfetto della persona, costituzionalmente garantito, e che pienamente
rispettato deve essere quindi il principio dell'accesso effettivo ad una
tutela giurisdizionale;
considerato pertanto che nei riguardi dei richiedenti asilo la cui istanza
sia stata eventualmente rigettata non risulta in alcun modo possibile
assumere provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale verso i
paesi dai quali gli interessati lamentano di subire una persecuzione, senza
che sia possibile procedere, su richiesta degli interessati, ad una
revisione, in sede giudiziaria o almeno amministrativa, della prima
decisione negativa -:
chi e con quale procedura abbia deciso l'espulsione dei pakistani ospitati
a Milano in via Corelli;
se il Ministro non ritenga illegittima la procedura adottata a Milano
considerato che la legge Bossi-Fini non sarebbe applicabile in assenza di
decreti attuativi e che, anche in caso di applicazione, la stessa legge
prevede (articolo 1-ter, comma 6) che il Prefetto possa, a domanda,
autorizzare la permanenza sul territorio italiano in attesa dell'esito del
ricorso;
in che modo il Ministro intenda garantire la correttezza delle procedure e
come intenda garantire ai richiedenti asilo l'accesso alle forme di tutela
giurisdizionale, il diritto alla vita e all'incolumità personale nel
rispetto sia del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di
Ginevra, sia dagli articoli 13 della convenzione europea dei diritti
dell'uomo nonché dall'articolo 24 della nostra Costituzione.

Sasso, Fumagalli, Russo Spena, Mascia, Di Serio D'Antona, Lumia, Mancini,
Marcora, Martella, Mussi, Panattoni, Pisa, Rava, Realacci, Rocchi, Rognoni,
Siniscalchi, Soda, Stramaccioni, Tocci, Vendola, Bellillo, Calzolaio, Titti
De Simone, Gambale, Alfonso Gianni, Pisapia, Sgobio, Valpiana, Vertone,
Zani, Abbondanzieri, Battaglia, Bonito, Buffo, Caldarola, Capitelli,
Cennamo, Chiaromonte, Cialente, Alberta De Simone, Deiana