[Cm-milano] Fiaccolata a Torino Piazza Arbarello h. 21 marte…

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Author: saigon saigon
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New-Topics: [Cm-crew] OT Re: Dichiarazione Universale
Subject: [Cm-milano] Fiaccolata a Torino Piazza Arbarello h. 21 martedì 10.12.02 Anniversario Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

adottata dall'
Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 dicembre 1948






Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
Sito Internet - www.studiperlapace.it



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La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fu
proclamata nel 1948 dall'Assemblea Generale, ed era
considerata come il primo passo nella formulazione di
una futura "carta internazionale dei diritti
dell'uomo", il cui valore fosse sia giuridico che
morale.

In questo senso, nel 1966 vennero adottati i cd. Patti
Internazionali sui Diritti dell'Uomo.

Il testo ufficiale della Dichiarazione è redatto nelle
lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè il cinese,
francese, inglese. russa e spagnola. Il testo usato
qui di seguito è quello approvato dal governo
Italiano.



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Preambolo

         Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;


         Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti
di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e
che l'avvento di un mondo in cui gli essere umani
godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;


         Considerato che è indispensabile che i
diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche,
se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e I ' oppressione;


         Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;


         Considerato che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nell'eguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di
vita in una maggiore libertà.


         Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni
Unite te, il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;


         Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi
impegni; 




l'Assemblea Generale
proclama

la presente
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO



come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e
da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed
ogni organo della società avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,
senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla
base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia che tale territorio sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
altra limitazione di sovranità .

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto,
senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale
tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità
di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad
un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri
nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli
venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in pubblico processo nel quale egli
abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo che, al momento
in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena Superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere
in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto di
mutare cittadinanza.

Articolo 16

1 . Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante
il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e
sia in pubblico che in privato, la propria religione o
il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e
di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'
associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo
del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o
secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei
diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale Lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata se necessario, da altri
mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle
ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni
altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua
stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, a
godere delle arti e a partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico
e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini
e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante a alla
distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.



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