[Precari_roma] Fwd: SCHEDA RIEPILOGO E AGGIORNAMENTO SU LEGG…

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Autor: usiait1
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Temat: [Precari_roma] Fwd: SCHEDA RIEPILOGO E AGGIORNAMENTO SU LEGGE 104 92 GRAVE, CONGEDI STRAORDINARI E MASSIMALI INPS 2026 LIMITI ECONOMICI, a cura di USI 1912 e USICONS aps , per informazione, conoscen
Documento di riepilogo e aggiornamento giugno 2026, come scheda tecnica di in-formazione sindacale autogestita e per conoscenza, diffusione e pubblicazione, su massimali INPS 2026 e differenze tra permessi retribuiti ex legge 104 92 grave e il congedo straordinario, per evitare di avere...conseguenze spiacevoli nella retribuzione. grazie
da USI 1912 ricostituita e Usicons aps nazionale.

AGGIORNAMENTO PER IL 2026 MASSIMALI ECONOMICI DEL CONGEDO STRAORDINARIO DI CHI ASSISTE UN FAMILIARE CON DISABILITA’ GRAVE (art. 3 comma 3 L. 104/92 e ora con D. Lgs. 62/2024, in vigore dal 1° gennaio 2027, di “riforma sulla disabilità”), con SCHEDA TECNICA COMMENTATA E DI AGGIORNAMENTO a cura di USI 1912 e USICONS aps.
Per informazioni, contatti, consulenze (gratuite) e adesioni a USI 1912: segreteria.usi@??? mailto:segreteria.usi@gmail.com e usiait1@??? mailto:usiait1@virgilio.it, usi.cuneo@??? mailto:usi.cuneo@gmail.com per Usicons aps (accreditato al RUNTS) e mail usicons.roma@??? mailto:usicons.roma@gmail.com aggiornamento giugno 2026

L'INPS ha aggiornato per il 2026 i limiti economici del congedo straordinario destinato ai lavoratori e lavoratrici, che assistono un familiare con disabilità grave. La revisione riguarda il tetto massimo di indennità e contributi figurativi e riaccende l'attenzione sugli effetti concreti che tale tipologia di l'assenza può avere su ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto.
Nuovi massimali INPS per il 2026: Chi assiste un familiare riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104 può richiedere il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001.
La normativa, consultabile sul portale dell'INPS e nel testo del decreto legislativo, garantisce al lavoratore o alla lavoratrice, un'indennità economica sostitutiva della retribuzione e la copertura previdenziale attraverso la contribuzione figurativa.
Per il 2026, il limite massimo complessivo riconoscibile tra indennità e contributi figurativi è stato fissato a 57.837 euro annui. Si tratta del valore di riferimento entro cui devono rientrare entrambe le componenti della tutela economica. Va detto che il dato può trarre in inganno. Non corrisponde, infatti, alla cifra che il lavoratore riceve materialmente come accreditamento economico, sul proprio conto corrente (bancario o postale che sia). Una parte dell'importo è destinata alla contribuzione figurativa accreditata ai fini pensionistici, mentre la quota restante rappresenta l'indennità effettivamente erogata.
L'indennità sostituisce lo stipendio, ma non sempre integralmente: nella percezione comune, il congedo straordinario equivale a uno stipendio pieno. La realtà è diversa.
L'indennità viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita, considerando esclusivamente gli elementi fissi e continuativi della busta paga. Restano normalmente esclusi compensi legati alla presenza effettiva in azienda o a particolari condizioni di lavoro. Quindi, gli straordinari, i premi di risultato, le indennità di trasferta, le maggiorazioni per turni notturni e festivi non rientrano generalmente nel conteggio e nel calcolo. Chi svolge attività amministrative con una retribuzione prevalentemente fissa potrebbe notare differenze minime. Situazione diversa, invece, per molti lavoratori e lavoratrici dei settori dell'industria, della logistica o della sanità, dove turnazioni e maggiorazioni incidono spesso in modo significativo e rilevante, sul reddito e sula retribuzione mensile.
È un dettaglio che emerge spesso solo dopo la prima busta paga durante il periodo di assenza.
Motivazione (e spiegazione di INPS) che indica che il congedo straordinario, non è considerato lavoro effettivo: durante il congedo straordinario il rapporto di lavoro non si interrompe. Il dipendente conserva il posto, mantiene la copertura previdenziale e continua a beneficiare della tutela prevista dalla legge. Tuttavia è la prestazione lavorativa che viene sospesa. Questa distinzione tecnico - giuridica produce conseguenze concrete. L'assenza per assistenza familiare non viene infatti equiparata, nella maggior parte dei casi, all'attività lavorativa effettivamente svolta. Nei conteggi annuali delle spettanze, infatti, i periodi di congedo possono incidere sensibilmente sugli istituti contrattuali collegati alla presenza in servizio (tipo ferie, tredicesima mensilità, accantonamento del TFR-liquidazione). Va specificato, che alcuni CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) possono prevedere condizioni più favorevoli e di miglior favore rispetto alle leggi. Per questo motivo è sempre opportuno verificare il proprio CCNL prima di presentare domanda.
INCIDENZA NEGATIVA su ferie, tredicesima (eventualmente 14° mensilità, se prevista) e sul TFR: gli effetti meno conosciuti e la nuova “interpretazione autentica” dell’Ente erogatore INPS, che cambia il “sentire comune” sulle spettanze e sulle competenze accessorie (quote di salario differito): uno degli aspetti più sottovalutati e che ha modificato l’orientamento, in senso restrittivo, da parte dell’Ente erogatore di tali misure economiche collegate al congedo straordinario, cioè L’INPS, riguarda proprio la maturazione delle competenze accessorie. Durante il congedo straordinario, salvo disposizioni contrattuali più favorevoli, non maturano regolarmente ferie, permessi retribuiti, tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima e quote di trattamento di fine rapporto (accantonamenti TFR). In termini pratici, chi essendone beneficiario, utilizza diversi mesi di congedo straordinario, potrebbe ritrovarsi a fine anno con un numero inferiore di giorni di ferie disponibili e con una mensilità aggiuntiva più bassa rispetto a quella normalmente attesa. L'impatto economico può risultare significativo soprattutto nei casi di assenza prolungata. Un ragionamento diverso, invece vale per la pensione: grazie alla contribuzione figurativa, il periodo continua infatti a essere valorizzato ai fini previdenziali nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
La differenza con i permessi mensili della Legge 104/92 grave (art. 3 comma 3): la confusione nasce, perché entrambe le misure (permessi retribuiti mensili, tre al mese quantificati dall’INPS in 18 ore retribuite mensili, 6 ore giornaliere medie, anche se nei giorni il beneficiario ne farebbe di turno o prestazione lavorativa di più…ATTENZIONE) hanno la stessa finalità: consentire l'assistenza, qualitativa e quantitativa, a una persona con disabilità grave.
I tre giorni di permesso mensile previsti dalla Legge 104 seguono, infatti regole differenti. Queste assenze sono generalmente equiparate al lavoro effettivo e non incidono negativamente, sulla maturazione ordinaria di ferie, tredicesima e altri istituti economici.
Il congedo straordinario, invece, può essere fruito fino a un massimo complessivo di due anni nell'arco della vita lavorativa e serve a garantire un'assistenza continuativa e prolungata al familiare.
È una tutela più ampia, ma ha conseguenze diverse sul piano economico e contrattuale.
Inoltre, si considera che analogamente alla malattia, di competenza dell’INPS dopo i primi tre giorni (giorni di carenza, se retribuiti a carico del datore di lavoro e non tutti i CCNL lo prevedono), le tabelle e le somme convenzionali su si basa l’erogazione dell’INPS, è fata su tabelle convenzionali, simili alla retribuzione percepita, ma SOLO IN RELAZIONE AD ELEMENTI FISSI E CONTINUATIVI, DEL SALARIO O STIPENDIO e in base alle CATEGORIE IN CUI E’ INQUADRATO IL ETTORE LAVORATIVO DI RIFERIMENTO DEI-DELLE DIPENDENTI, ecco perché non vi è “automatica” corrispondenza tra la somma versata materialmente, rispetto alla percezione di chi lavora, che pensa di dover ricevere la medesima somma.
CONSIGLIO UTILE E RACCOMANDAZIONE, DA SEGUIRE PRIMA DI FARE ISTANZA E DOMANDA PER UTILIZZO DI PERIODI DI CONGEDO STRAORDINARIO: richiedere il congedo straordinario rappresenta, nella maggioranza dei casi, una scelta necessaria per molte famiglie che affrontano situazioni di particolare fragilità di familiari. Prima di fare materialmente la domanda, si consiglia sempre, di effettuare una verifica accurata. Non basta conoscere l'importo dell'indennità riconosciuta dall'INPS, vanno considerati gli effetti “penalizzanti” sulla retribuzione annuale, che tale tipologia di assenza può produrre su ferie residue, mensilità aggiuntive (13° e 14°, se prevista dal CCNL di riferimento) e TFR futuro, la liquidazione maturanda e da accantonarsi.
Il congedo resta uno strumento essenziale, entrato a pieno titolo ormai nel sistema assistenziale del c.d. ”modello di welfare italiano”, perché permette di conciliare assistenza familiare e tutela occupazionale, evitando che chi si prende cura di una persona non autosufficiente debba rinunciare al lavoro o prendere il part time se è in regime di tempo pieno o, come avviene specie per il lavoro delle lavoratrici, di contrarre la percentuale e monte ore già in utilizzo del part time.
Le prossime indicazioni dell'INPS e l'eventuale evoluzione della normativa, che tutti-e auspichiamo in senso più estensivo e non restrittivo, potrebbero portare ulteriori chiarimenti sui criteri di calcolo e sui limiti economici applicabili .Attualmente non è così e nell’attesa di miglioramenti, che non vengono mai da soli come la classica “manna caduta dal cielo”, ma per parte di lavoratori e lavoratrici, delle loro famiglie, della cittadinanza attiva e combattiva, va CONQUISTATA E CONSOLIDATA non con provvedimenti temporanei spesso legati alle…scadenze elettorali dei partiti o delle coalizioni in lizza per mantenere o conquistare il governo del Paese e, in misura limitata, la maggioranza al Parlamento, ma con la PRESSIONE, MOBILITAZIONE, CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E LA LOTTA, assieme alle altre rivendicazioni su SALARIO, DIRITTI, DIGNITA’ E MIGLIORAMENTI DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE, DI QUELLO ASSISTENZIALE E DEL GENERALE DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTE E ALL’ASSISTENZA, se ci si trova in condizioni documentate di disagio e di difficoltà.
Nel frattempo, in attesa di tempi migliori, sapere e avere informazione e conoscenza in anticipo, di vantaggi e svantaggi, con le conseguenze della misura, è il modo migliore per evitare spiacevoli sorprese.

DOVE CI TROVATE: I nostri punti info-lavoro e sportelli informativi, per consulenze (gratuite), notizie, appuntamenti e colloqui, adesioni LUNEDI’ ORE 17 19 LARGO GIUSEPPE VERATTI 25 ROMA; GIOVEDI’ (su appuntamento da confermare) FASCIA 17.30 19,30 PRESSO SPAZIO DI PIAZZA GAETANO MOSCA 51 ROMA; IL SECONDO E QUARTO MERCOLEDI’ DEL MESE FASCIA 18-20, VIA DELLE ACACIE 88 CENTOCELLE ROMA (presso Cdp Centocelle aps e circolo Prc di Centocelle)

Punti di consulenza e informativi anche alla sede USI 1912 E USICONS aps (sede anche del sindacato USI C.T.&S., quella vera) presso USI CUNEO Piazzale della Libertà 7 Cuneo per contatti, info e adesioni usi.cuneo@??? mailto:usi.cuneo@gmail.com, cellulare 347 4102063); presso Usi Catania (usi.catania@??? mailto:usi.catania@gmail.com) Usi/Usicons aps Rimini (usi.rn@??? mailto:usi.rn@libero.it); Usi Imperia (usi.imperia@??? mailto:usi.imperia@gmail.com); Usi SLAM/Usicons Udine (usiconsudine@??? mailto:usiconsudine@gmail.com)