[Forumlucca] gravissimo ... possibile censura della rete con…

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Author: Marcantonio Lunardi
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To: forumlucca
Subject: [Forumlucca] gravissimo ... possibile censura della rete con il DDL sicurezza
emendamento al DDL Sicurezza passato al Senato ieri di cui nessuno sta
parlando - fate girare rapidamente

basta cercare su google DDL Sicurezza - 50 bis

Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733

50.0.100 (testo 3)

D'ALIA

Approvato

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni
criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)

         1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere  
o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato,  
previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e  
sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno  
compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica  
sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a  
comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio  
decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori  
di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi  
strumenti di filtraggio necessari a tal fine.


         2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti  
finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia  
postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di  
interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il  
provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando  
vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.


         3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge  
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto  
con il Ministro dell'interno e con quello della pubblica  
amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini  
dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli  
strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni  
tecnologiche.


         4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete  
internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono  
provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il  
termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione  
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui  
irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.


         5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il  
numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via  
telematica sulla reteinternet, o con altro mezzo di propaganda".».