>
> **************************************
>
> * Qualcuno sa che la Protezione Civile è passata armi e bagagli,
> infelicemente, in capo al Presidente del Consiglio?*
>
> Vi invio due file con due leggi fondamentali sulla Protezione
> Civile; del 1992 e del 2001.Vi prego di leggere gli articoli 12 -
> 13 - 14 - 15 e 18. Li riporto anche qui sotto.
> Riguardano le competenze di:Regioni, Province, Prefetto,
> Comuni/Sindaco e Volontariato. Nasceva sul meglio di quanto
> insegnato dal terremoto in Irpinia. Dove ho fatto il volontario.
> Appena uscita questa legge del 1992 ho lavorato per la sua
> applicazione.Poi, con il governo di centro-destra, Berlusconi, nel
> 2001, si ha una svolta centralistica enorme. Basta leggere
> l'articolo 5 della legge. Che riporto anche qui sotto.Comunque in
> file ci sono entrambe le leggi.
>
> In questi giorni, se solo si legge l'articolo 5 della legge
> 401/2001, ove si dovesse andare a individuare le responsabilità
> istituzionali, e non solo, per molti fatti successi a l'Aquila e
> Comuni limitrofi, i più interessati sarebbero nientemeno che i
> Presidenti del Consiglio succeduti da quella data. Cioè, Prodi e
> Berlusconi.
> Niente di più imprevidente o arroganza da garantita impunità?.
> Perché, centralizzando, hanno oggettivamente messo a rischio una
> delle massime Autorità della Repubblica.
> Con la vecchia legge si potevano individuare, con relativa
> facilità, responsabilità anche degli Enti Locali. A partire dai
> Sindaci.
>
> Ricordo negli anni '90 le prime apparizioni della Protezione
> Civile. Apparizioni molto reclamizzate.
> La cosa mi disturbava. Perché vi coglievo un pericoloso e
> crescente ruolo di supplenza nei confronti dei Comuni.
> A Lioni, parlo dei primissimi mesi, avevo toccato con mano che gli
> Amministratori del Comune avevano competenze conoscenze e passione
> che sopravanzavano tutti.
> Per questo, vedevo con crescente disagio questo progressivo
> inserimento di una Protezione Civile centralistica. E altro. Con
> stupore ho scoperto che questa Protezione Civile, iper
> centralizzata, faceva servizio d'ordine alla Perugia-Assisi. E in
> molti altri eventi.
> Lo Stato che via via si sostituisce, neutralizzandolo, a ogni
> forma di volontariato che avevo praticato e conosciuto fin dal 1968.
>
> Torniamo all'Aquila.
> Anche qui, almeno fin qui, non ho sentito un solo cronista che
> abbia detto con chiarezza quanto dispongono le predette due leggi.
> Saranno sbagliate, ma questo è quello che c'è.Non meno
> interessante è la cronaca di Mariano Maugeri su Il Sole 24 Ore del
> 15 aprile a pagina 4.
> Non mi risulta che quanti si stanno occupando di beni comuni, per
> la loro non privatizzazione, a partire dall'acqua, si siano
> accorti che anche qui, siamo in Abruzzo, a partire dalla Provincia
> proprio dell'Aquila, la Protezione Civile è finita in una Spa
> mista, pubblico-privata. La "*/Collabora engineering Spa/*". Che
> assorbe i giovani che l'allora sottosegretario alla Protezione
> Civile Franco Barberi, siamo a metà degli anni '90, insieme alla
> Regione Abruzzo, aveva avviato a studi per la Protezione Civile
> Regionale.
>
> In poche parole, il "/pensiero unico/", la logica di mercato, si
> appropria anche della Protezione Civile. Con Del Turco i ragazzi
> di "/*Collabora engineering Spa*/" passano alla "/*Abruzzo
> engineering Spa*/". Anche questa pubblico-privata. Che però passa
> dai database per la Protezione Civile al /business/ del
> /cablaggio/. La fine si conosce.
> Ma, anche qui, non una forza politica che sappia reagire con un
> poco di chiarezza. E, purtroppo, anche nessuna forza di
> volontariato, che sicuramente già c'è, che riesca a rompere
> l'evidente muro di omertà che sembra già avviato.
> /Sono due delle migliaia di Spa e Srl in house. Un buco nero che
> via via assorbe tutto. Viene da chiedersi cosa sia un comune
> quando sia "privato" a favore di soggetti privatizzati , che
> rispondono primariamente al diritto di impresa piuttosto che a
> quello pubblico, dei servizi e delle prerogative e
> responsabilità fondamentali per la vita comune stesso/
> Infatti, dal 6 aprile, giorno del terremoto, ad oggi, è o no il
> primo giorno in cui si parla degli altri, oltre 40, Comuni
> interessati dal terremoto?
>
> Termino ricordando ancora, con non poca rabbia e nostalgia, i non
> piccoli insegnamenti ricevuti in Irpinia dai suoi cittadini e dai
> suoi Amministratori Comunali. Parlo dei primi mesi della
> emergenza. Ero li, parlo dei primi giorni e dei primi mesi, e in
> una posizione che permetteva di seguire molto di quello che si faceva
> Sarebbe già una buona operazione se si pubblicassero le due leggi
> in file.
>
>
>
>
> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>
> 12. Competenze delle *regioni*.
>
> 1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri
> amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
> autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di
> servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni
> colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle
> relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e
> all'attuazione delle attività di protezione civile indicate
> nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie
> o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla
> presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
>
> 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
> dalla /legge 8 giugno 1990, n. 142
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397>/
> , provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi
> regionali di previsione e prevenzione in armonia con le
> indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1
> dell'articolo 4.
>
> 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
> all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture
> e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di
> protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale
> di protezione civile.
>
> 4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono
> principi della legislazione statale in materia di attività
> regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione
> civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (25).
>
> (25) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il
> /D.L. 7 settembre 2001, n. 343
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147489>/,
> sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come
> sostituito dalla relativa legge di conversione.
>
> 13. Competenze delle *province*.
>
> 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite
> dagli /articoli 14
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397ART14>
> e 15
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397ART15>
> della legge 8 giugno 1990, n. 142
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397>/
> , partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio
> nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei
> compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla
> elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla
> predisposizione di programmi provinciali di previsione e
> prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi
> nazionali e regionali.
>
> 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di
> provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione
> civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale
> o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del
> prefetto (26).
>
> (26) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il
> /D.L. 7 settembre 2001, n. 343
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147489>/,
> sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come
> sostituito dalla relativa legge di conversione.
>
> 14. Competenze del *prefetto*.
>
> 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di
> previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare
> l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura
> l'attuazione.
>
> 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle
> lettere /b/) e /c/) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
>
> /a/) informa il Dipartimento della protezione civile, il
> presidente della giunta regionale e la direzione generale della
> protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
> dell'interno;
>
> /b/) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
> attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi
> dei sindaci dei comuni interessati;
>
> /c/) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi
> soccorsi;
>
> /d/) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali
> di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
>
> 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di
> emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato
> del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il
> coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al
> comma 2 dello stesso articolo 5.
>
> 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei
> servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della
> prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al
> concorso (27).
>
> (27) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il
> /D.L. 7 settembre 2001, n. 343
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147489>/,
> sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come
> sostituito dalla relativa legge di conversione.
>
> 15. Competenze del *comune* ed attribuzioni del *sindaco*.
>
> 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla /legge 8
> giugno 1990, n. 142
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000106397>/
> , in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una
> struttura di protezione civile.
>
> 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in
> materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni
> amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le
> forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali
> di protezione civile.
>
> 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
> verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il
> sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
> soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
> interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e
> al presidente della giunta regionale.
>
> 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
> fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco
> chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che
> adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
> interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile
> (28).
>
> (28) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il
> /D.L. 7 settembre 2001, n. 343
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147489>/,
> sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come
> sostituito dalla relativa legge di conversione.
>
> 18. *Volontariato*.
>
> 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più
> ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di
> volontariato di protezione civile all'attività di previsione,
> prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità
> naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (31).
>
> 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
> iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
>
> 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi,
> secondo le procedure di cui all'/articolo 17
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART17>
> della legge 23 agosto 1988, n. 400
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983>/
> , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
> legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
> ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
> presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione
> civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
> delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione
> civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (32) (33):
>
> /a/) la previsione di procedure per la concessione alle
> organizzazioni di contributi per il potenziamento delle
> attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (34);
>
> /b/) la previsione delle procedure per assicurare la
> partecipazione delle organizzazioni all'attività di
> predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (35);
>
> /c/) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n.
> 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione
> civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
> 1989, d'attuazione dell'/articolo 11
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000122391ART11>
> del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000122391>/
> , convertito, con modificazioni, dalla /legge 24 luglio 1984, n.
> 363
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000141795>/,
> in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con
> quanto disposto dalla /legge 11 agosto 1991, n. 266
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109955>/
> .
>
> 3-/bis/. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente
> decreto, si provvede a modificare il /decreto del Presidente della
> Repubblica 21 settembre 1994, n. 613
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120321>/
> (36) (37).
>
> (31) Il comma 1, il capoverso e le lettere /a/) e /b/) del comma
> 3 sono stati così modificati dall'/art. 11
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083ART14>,
> D.L. 26 luglio 1996, n. 393
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083>/.
>
>
> (32) Il comma 1, il capoverso e le lettere /a/) e /b/) del comma
> 3 sono stati così modificati dall'/art. 11
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083ART14>,
> D.L. 26 luglio 1996, n. 393
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083>/.
>
>
> (33) Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni
> di volontariato alle attività di protezione civile vedi il /D.P.R.
> 8 febbraio 2001, n. 194
> <http://bd01..leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146200>/.
>
>
> (34) Il comma 1, il capoverso e le lettere /a/) e /b/) del comma
> 3 sono stati così modificati dall'/art. 11
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083ART14>,
> D.L. 26 luglio 1996, n. 393
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083>/.
>
>
> (35) Il comma 1, il capoverso e le lettere /a/) e /b/) del comma
> 3 sono stati così modificati dall'/art. 11
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083ART14>,
> D.L. 26 luglio 1996, n. 393
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083>/.
>
>
> (36) Comma aggiunto dall'/art. 11
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083ART14>,
> D.L. 26 luglio 1996, n. 393
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104083>/.
>
>
> (37) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il
> /D.L. 7 settembre 2001, n. 343
> <http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147489>/,
> sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come
> sostituito dalla relativa legge di conversione.
>
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
> Ecco le nuove competenze. In particolare del Presidente del
> Consiglio dei Ministri. Articolo 5 della legge 401/2001.
>
> *Articolo 5.*
>
> Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
> protezione civile
>
> 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro
> dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione
> civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione
> civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni
> centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,
> dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
> altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente
> sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità
> della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni
> o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
> catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di
> grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31
> marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è
> istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
> Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la
> Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto
> 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti.. Con decreto del
> Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data
> di entrata in vigore della legge di conversione del presente
> decreto, sono emanate le norme per la composizione e il
> funzionamento del Comitato.
>
> 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro
> dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi
> dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i
> programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle
> conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli
> enti locali.
>
> 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano
> il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la
> previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato
> operativo della protezione civile.
>
> 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione
> dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della
> protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività
> consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di
> previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è
> presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal
> Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un
> delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta
> dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di
> vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
> impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da
> esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati
> dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
> tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per
> i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
> Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato
> nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con
> decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
>
> 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si
> riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura
> la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di
> emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e
> enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del
> Dipartimento della protezione civile e composto da tre
> rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per
> ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo
> 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel
> Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso,
> e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un
> rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di
> protezione civile, nominato con decreto del Presidente del
> Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere
> invitate autorità regionali e locali di protezione civile
> interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri
> enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti
> dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono e
> esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
> amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti,
> aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte
> le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini
> di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
> l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
>
> 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione
> dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile
> sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
> Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da
> emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
> di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono
> stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.
>
> 4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente
> articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il
> Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento
> della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di
> periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti
> locali, nonché l'attività di informazione alle popolazioni
> interessate, per gli scenari nazionali; l'attività
> tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi,
> effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con
> i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile,
> fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24
> febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di
> protezione civile, in raccordo con le regioni.
>
> 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le
> regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
> emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari
> per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il
> prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza
> pubblica.
>
> 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti
> relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali,
> di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e
> all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31
> marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei
> Ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per
> l'approvazione al Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi
> alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo
> 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
> concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo
> 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente
> del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui
> delegato.
>
> 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
> ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del
> Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni
> centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,
> dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
> altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente
> nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al
> raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle
> materie di cui al comma 1. Il prefetto, per assumere in relazione
> alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in
> materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il
> Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo
> delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la
> sicurezza pubblica.
>
> 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i
> rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in
> essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista
> dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
> Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e
> amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di
> entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
> Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto
> senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni
> rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto
> legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni
> delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
> Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo
> 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono
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1 feb 2008 ... A RISCHIO CROLLO. Le opere pubbliche italiane, costruite col materiale ... è che questo metodo di costruzione siciliano possa essere stato ... I forum consigliati da Guida Sicilia. Il Ponte sullo Stretto può partire ...
L'indagine sulla Calcestruzzi Spa si allarga in tutta Italia per accertamenti e controlli di fondamentale importanza. Infatti, nell'inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta (culminata nei giorni scorsi con l'arresto di quattro persone tra cui l'amministratore delegato della società Mario Colombini [leggi]) si è ipotizzato che sia stato utilizzato in tutto il Paese calcestruzzo depotenziato - e dunque non a norma di sicurezza - per le opere pubbliche, in modo da creare fondi neri per pagare il pizzo a Cosa nostra. Dunque, la preoccupazione (fondata) è quella di avere un Paese disseminato di infrastrutture e costruzioni che rischiano di crollare miseramente cagionando danni che qui non vogliamo immaginare ma facili da paventare.
In Sicilia le opere che la Dda di Caltanissetta ha sottoposto a screening sono quattro: la strada a scorrimento veloce Licata-Torrente Braemi e lo svincolo di Castelbuono-Pollina (che si sviluppa su un lungo viadotto) sul tratto autostradale A20 Palermo-Messina, un innesto non ancora inaugurato sulla Caltanissetta-Gela, il nuovo palazzo di giustizia di Gela e il Porto Isola-Diga Foranea della stessa cittadina. Per queste opere sarebbero stati forniti conglomerati composti da minor quantitativo di cemento rispetto alla quantità prevista nei relativi contratti di fornitura, "procurando così un ingiusto profitto di circa due euro per metro cubo di calcestruzzo fornito". In questo modo gli inquirenti sottolineano che hanno indotto in errore le rispettive stazioni appaltanti: la Prefettura di Caltanissetta, il Ministero della Giustizia e il Comune di Gela, il C.A.S. S.p.a. (Consorzio Autostrade Siciliane) e l'Anas Spa, "che ricevevano conseguentemente - per i pm - un danno di rilevante gravità".
I minori quantitativi di cemento e il diverso "mix design" fanno sorgere ai magistrati dubbi sulla resistenza statica e dinamica delle opere sequestrate o ancora sulla loro durabilità.
Gli inquirenti hanno inoltre osservato che dopo l'intervento della magistratura avvenuta nei mesi scorsi, l'impresa che ha realizzato lo svincolo di Castelbuono-Pollina, ha svolto opere di consolidamento alle fondamenta, mettendo così in sicurezza la struttura "che altrimenti non presentava caratteristiche minime necessarie al superamento di un collaudo statico". Diverso è il caso della Diga Foranea di Porto Isola di Gela per la quale gli inquirenti ritengono, in base alle consulenze tecniche, che il minor quantitativo di cemento non incide in modo significativo sulla resistenza statica dei "core loc" quanto sulla loro durabilità in relazione all'ambiente aggressivo in cui si trova.
Come dicevamo, la preoccupazione dei magistrati nisseni, Renato Di Natale e Nicolò Marino - motivata da elementi concreti -, è che questo metodo di costruzione siciliano possa essere stato esportato dal colosso di Bergamo anche negli impianti del resto d'Italia che riforniscono i più grossi cantieri di opere pubbliche, fra i quali quelli di alcuni tratti della Tav, della nuova metropolitana e del maximuseo d'arte contemporanea di Roma, del nuovo palazzo della Provincia di Milano, del nuovo ponte sul Po di San Rocco al Porto (Lodi), e dei cantirei della chiesa di San Paolo Apostolo a Pescara, tanto per citare quelli più recenti.
"Il sistema illecito - hanno scritto i magistrati - è in grado di funzionare su tutto il territorio nazionale e comunque dalla sede centrale è stato seguito e avallato. Gli elementi raccolti sul sistema informatico inducono allo stato a ritenere che l'intera struttura della Calcestruzzi sia in condizione di utilizzare il sistema della doppia ricetta". Ma spieghiamo cos'è il sistema della ''doppia ricetta'': per accertare la qualità del calcestruzzo gli impianti produttori fanno quella che si chiama prova cubetto (ossia, si sottopone un cubo di calcestruzzo ad alte pressioni per verificarne resistenza, durata, etc.). Le prove fatte nell'impianto della Calcestruzzi Spa di Castelbuono dava sempre esito negativo. Ma alla fine, qualche campione preso a sorpresa e fatto esaminare fuori, rivelò quello che è stato battezzato il metodo della "doppia ricetta". Quella ufficiale, con la composizione a norma di legge dei conglomerati da fornire alle aziende, e quella taroccata con un risparmio di cemento che fruttava all'azienda ben 2,40 euro a metro cubo. Per fare un singolo esempio: con la sola fornitura di cemento alla ditta che stava realizzando la galleria dell'autostrada Palermo-Messina a Castelbuono, la Calcestruzzi Spa avrebbe costituito un "fondo" di 240 mila euro con i quali pagare la quota di Cosa nostra.
Dalle pieghe dell'inchiesta, è venuto fuori che la grande società di Bergamo era pronta a scendere in campo per quella che si profilava come la più grande opera pubblica di Sicilia: il Ponte sullo Stretto di Messina. A rivelarlo un ex dipendente dell'azienda, Salvatore Paterna, arrestato nei mesi scorsi e accusato di collusioni mafiose, che sta parlando con i magistrati.
Infatti, proprio in previsione della realizzazione della faraonica costruzione la Calcestruzzi Spa aveva aperto a Messina uno stabilimento. La società era sicura che avrebbe fornito il calcestruzzo all'impresa chiamata a realizzare il ponte.
Salvatore Paterna, ex dipendente dell'azienda, ha dichiarato ai pm: "La Calcestruzzi Spa aprì l'impianto di Messina in previsione della costruzione del ponte sullo Stretto; del resto Impregilo ex Girola spa ha sempre lavorato con la Calcestruzzi". Paterna ha fatto capire agli inquirenti che la Calcestruzzi voleva mettere le mani sull'affare miliardario.
Il collaboratore di giustizia Calogero Barberi ha indicato proprio Paterna, che all'epoca era dipendente della Calcestruzzi, come affiliato a Cosa nostra a Riesi (Caltanissetta). Paterna, interrogato dai pm dopo essere stato arrestato, ha riferito dettagliatamente le modalità seguite dalla Calcestruzzi spa per creare fondi neri "da destinare alla criminalità organizzata o per conseguire illecitamente indebiti guadagni". Paterna, quale dipendente della Calcestruzzi, sosteneva di conoscere bene questi meccanismi e di avere aiutato Giovanni Laurino, raggiunto l'altro ieri da un provvedimento cautelare, a farli funzionare. Il dichiarante ha pure delineato il coinvolgimento di Fausto Volante, direttore di zona per la Sicilia e la Campania, anche lui raggiunto l'altro ieri da un provvedimento cautelare, nelle attività ritenute illecite in favore della Calcestruzzi e della mafia.