Re: [Hackmeeting] A Bolzaneto fu tortura "ma in Italia non e…

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Author: $witch
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To: hackmeeting
Subject: Re: [Hackmeeting] A Bolzaneto fu tortura "ma in Italia non esiste"
pasky@??? wrote:
> In particolare scaricate e leggete la sentenza in toto
> che e' molto interessante...
>


ciao,

451 pagine di pdf.

l'elenco delle richieste degli avvocati di parte e' lungo e tuttosommato
talmente ripetitivo da non essere interessante, a parte un paio per
rendersi conto.

la parte di ricostruzione dei fatti e' molto piu' intensa, e poi, a pag
317 inizia la questione "decisionale".

(cito dalla sentenza come esempio di altre dozzine di "perle"; chi la
leggesse tutta ne trarrebbe ben altri dettagli) :



a pag 318 compaiono 2 cose assolutamente determinanti :

<<In particolare, due sono le questioni che devono essere qui esaminate: *la
prima è quella della possibilità di concorso tra le fattispecie previste
negli
artt. 323 e 608 c.p., circostanza che le difese di tutti gli imputati hanno
decisamente contestato in sede di eccezioni preliminari, disattese da questo
Collegio e, di conseguenza, riproposte dagli stessi difensori in sede di
discussione; la seconda è quella riguardante l’adeguatezza della norma
incriminatrice prevista nell’art. 323 c.p. a incasellare le condotte
omissive
ascritte alle figure qualificate come “apicali” e dirette, secondo il
ragionamento dell’Ufficio del PM, a non impedire o, comunque, non far
cessare le ripetute vessazioni, sia sotto il profilo fisico che morale,
patite dalle
parti offese presenti in questo processo.*
In ordine alla prima delle suddette questioni, il Tribunale non ritiene di
dover mutare indirizzo rispetto a quanto già affermato in occasione
dell’esame della relativa eccezione sollevata dai difensori degli
imputati, per
le seguenti ragioni:
il preteso rapporto di specialità tra i reati previsti negli artt. 323 e
608 c.p.,
affermato dalle difese, non sussiste poiché, secondo la giurisprudenza e la
migliore dottrina, la condotta descritta nell’art. 608 c.p. consiste nel
sottoporre
a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate o
detenute,
in modo da modificare in peggio lo stato di limitazione della loro
libertà al
quale già sono sottoposte: per la sussistenza di tale delitto, quindi, è
necessario che la misura di rigore incida su quel residuo di libertà al
quale
hanno diritto anche dette persone: *qualora, oltre a tale riduzione
della libertà
personale, risulti, in concreto, offeso anche un altro e diverso bene
giuridico (
nel caso di specie, la sfera della personalità, così* Cass. Pen. Sez. 6,
sent.
6/2/04, imp. Ottaviano), *le relative azioni saranno incriminate e
punite come
autonomi titoli di reato in concorso con il delitto previsto dall’art. 608.*
*Quanto al secondo corno del problema, premesso che la mancanza, nel nostro
sistema penale, di uno specifico reato di “tortura” ha costretto
l’ufficio del
PM a circoscrivere le condotte inumane e degradanti ( che avrebbero potuto
senza dubbio ricomprendersi nella nozione di “tortura” adottata nelle
convenzioni internazionali ) compiute in danno delle parti offese transitate
nella caserma della P.S. di Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8,
condotte che
questo Collegio ritiene pienamente provate, come meglio si dirà in
seguito, in
virtù delle risultanze dibattimentali, nell’ambito, certamente non del tutto
adeguato, della fattispecie dell’abuso di ufficio, *contestata in
rapporto all’art.
40 c.p., vanno posti alcuni punti fermi in ordine ai presupposti e alle
regole
ermeneutiche che presiedono alla configurazione del delitto di cui
all’art. 323
c.p. e all’obbligo giuridico di impedire l’evento, previsto nell’art. 40
c.p.,
contestato, nel presente processo, non soltanto in unione con l’art. 323
attribuito alle figure c.d. “apicali”, ma anche in correlazione con i
delitti di
ingiurie, percosse, lesioni, violenza privata in danno di diverse parti
offese
addebitati alle figure c.d. “intermedie” ( per es., i comandanti delle
squadre
di agenti di P.S. che avevano effettuato la vigilanza alle celle in cui si
trovavano custoditi gli arrestati e i fermati per identificazione).
Orbene, i punti fermi sopra ricordati, che si rinvengono in numerosi arresti
giurisprudenziali della Suprema Corte, sono i seguenti:
per quanto riguarda il reato ex art. 323 c.p., pur essendo pacifico che tale
delitto possa essere commesso anche attraverso comportamenti omissivi,
tuttavia, precisano i giudici di legittimità, “…è in ogni caso
necessario il dolo
specifico ( di arrecare vantaggio o, come nella concreta fattispecie,
danno, a
altri n.d.r.) che non può coincidere con la mera consapevolezza della
illiceità della
condotta” ( Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 8292 del 31/5/1996) e,
ancora che
*“in tema di abuso d’ufficio, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il
raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata
orientata proprio
a procurare…il danno ingiusto” *( così Cass. Pen. Sez. 6, sentenza n.
35814 del
27/6/2007);
in ordine, poi, al precetto dell’art. 40 c.p., la costante
giurisprudenza richiede,
oltre la sussistenza del nesso di causalità diretta tra l’omissione e
l’evento
*“…che gli eventi che l’agente non si adopera a impedire siano entrati
nella sua sfera
di percezione psichica”* ( Cass. Pen. Sez. 3, sentenza n. 10556 del
27/6/1995) e
che la responsabilità a titolo di condotta omissiva *“…richiede la
dimostrazione,
da parte dell’accusa, della presenza ( e della percezione da parte degli
imputati) di
segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito…”* (
Cass. Pen. Sez. 5,
sentenza n. 23838 del 4/5/2007; conformi: n. 9536 del 1992; 14745 del
1999; n.
36764 del 2006).
>>


ovvero i giudici fanno piazza pulita della parte piu' grave :

TUTTI i vertici e TUTTI i corpi di polizia presenti HANNO ATTIVAMENTE
PARTECIPATO AD UN DISEGNO PREPARATO E VOLUTO DALL'ALTO.

questo NON e' nemmeno stato preso in considerazione (forse per mancanza
di richieste dei PM?);
la responsabilita' viene "passata direttamente" ai 2 "comandanti-in-campo"

cosi, eliminato l'ostacolo "piu' grave" e in virtu' della inesistenza
della tortura, si passa alle figure "apicali"

<<Pertanto, questo Tribunale ritiene conforme alle risultanze dibattimentali
mandare *assolto l’imputato Perugini dal delitto* ascrittogli a titolo di
violazione degli artt. 81 e 323 c.p. *per insufficienza degli elementi
di prova *in
ordine alla sussistenza, in capo al suddetto, *dell’elemento psicologico del
reato contestatogli.*>>

non e' stupendo? psicologicamente inconsapevole di cio' che accadeva,
della sua gravita', della PERCEZIONE di recare un danno, l'imputato
diviene ora il "capostipite" di tutte le altre assoluzioni dello
specifico reato, l' aggravante dei

<<
*motivi abietti e futili *in violazione delle seguenti norme dileggi e
regolamento
-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà”
-art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative
della
libertà personale”
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento
sull’ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
*-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e
ratificata
con legge 4/8/1955 n. 848)*
*-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana*
>>


che, badate bene, non avviene per "potere" del giudice, ma dalla
"giurisprudenza",
cioe' da sentenze di cassazione "mescolate" con sentenze di altri casi,
giudicati analoghi.

analoghi?

non sono avvocato, non conosco i riferimenti e certo i giudici sono
professionisti ben piu' qualificati di me, pero' :

QUANDO MAI HANNO FATTO UNA PORCATA COME A GENOVA?

COSI' ORGANIZZATA E VASTA?

ma questo e' un dubbio da profano, andiamo avanti,

SE
la tortura non esiste
e
questi divengono "abusi d'ufficio" NON organizzati
e
gli imputati, TUTTI, gli imputati (che sono poi solo quelli
riconosciuti; cioe' restano comunque un sacco di torturatori senza nome
e senza pena) non si rendono conto della gravita' di quanto fanno e
lasciano fare,
ALLORA
si procede con tutto il resto.

e tutto il resto e' un incubo, leggetelo, leggete tutto.

chi non vuol rovinarsi le sorprese salti questo paragrafo!!!!!

SEI AVVISATO! DA QUI SALTO UN MUCCHIO DI PAGINE ! SIAMO ALLA FINE !

ULTIMO AVVISO : PUOI SEMPRE SCEGLIERE LA PILLOLA ROSSA E RESTARE IGNORANTE!

va' a finire che si, ci sono tanti innocenti, alcuni non-colpevoli e
infine ANCHE dei colpevoli.

tanti, di tutte le armi, gradi, colori, sessi.

<<
CONDANNA
PERUGINI Alessandro e POGGI Anna alla pena di anni 2 e mesi 4 di
reclusione ciascuno;
GUGLIOTTA Antonio Biagio alla pena di anni 5 di reclusione;
MAIDA Daniela alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
ARECCO Matilde, PARISI Natale, TURCO Mario e UBALDI Paolo alla pena
di anni 1 di reclusione ciascuno;
GAETANO Antonello, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli
ai capi
54), 55) e 56) della rubrica, alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione;
PIGOZZI Massimo Luigi alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione;
AMADEI Barbara, ritenuta la continuazione tra i reati contestatile ai
capi 59),
60) e 61), alla pena di mesi 9 di reclusione;
INCORONATO Alfredo alla pena di anni 1 di reclusione;
PATRIZI Giuliano alla pena di mesi 5 di reclusione;
TOCCAFONDI Giacomo Vincenzo, unificate le condotte sotto il vincolo della
continuazione, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione;
AMENTA Aldo alla pena di mesi 10 di reclusione;
>>


ovvio, un colpevole riconosciuto, viene "punito",
lo sanno tutti, in italia almeno, che i buoni vincono sempre.........

..................infatti.........

<< DICHIARA
le pene principali come sopra inflitte interamente condonate in
relazione agli
imputati PERUGINI Alessandro, POGGI Anna e TURCO Mario e condonate
nella misura di anni tre in favore degli imputati GUGLIOTTA Antonio Biagio
e PIGOZZI Massimo, per effetto del provvedimento di indulto di cui alla L.
241/06;
>>



insomma, c'e' stato un indulto?
vale anche per questi poveri inconsapevoli?
e allora, diamoglielo; perche' mai negare a loro lo stesso "vantaggio"
regalato ai comuni delinquenti?
siamo o non siamo un paese di santi e di eroi?
ebbene, il perdono, ragazzi, qui *manca solo il perdono "urbi et orbi"*
di una qualche santita' ed avere una riedizione di Francesco e Chiara
d'Assisi; la coppia perugini-poggi

fine?

pensate di aver da piangere?

aaaaahhhhhhhhaaahhhhhhh

e no, che fate?
vi perdete la chiccha nascosta?
la perlina di zucchero al centro della torta?

leggete, leggete, la sentenza; leggetela tutta!

ci sono i ministri e i ministeri, quelli che NON C'ENTRANO NELLA
ORGANIZZAZIONE DELLA MATTANZA!

risultano CONDANNATI IN SOLIDO

e.......no, non me lo sono sognato!

<< *CONDANNA
il responsabile civile, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del
Ministro pro tempore, al risarcimento, in solido con l’imputato GUGLIOTTA
Antonio Biagio, dei danni subiti dalle seguenti parti civili costituite:*
>>


e

<< *CONDANNA
il responsabile civile MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro
pro tempore, a risarcire, in solido con gli imputati PERUGINI Alessandro,
POGGI Anna, MAIDA Daniela, ARECCO Matilde (esclusa questa imputata
limitatamente alla posizione della parte offesa Lupi Bruno per difetto di
domanda risarcitoria ), TURCO Mario, PARISI Natale e UBALDI Paolo (
esclusi questi tre ultimi imputati, insieme con l’imputata ARECCO Matilde,
limitatamente alla posizione della parte lesa Dubreuil Pier Romaric Jonatan
per difetto di domanda risarcitoria ), i danni patiti dalle seguenti
parti civili
costituite:*
>>


in quanto ......

<<La responsabilità civile degli imputati per i fatti per cui è intervenuta
condanna e le conseguenti pronunce deve essere estesa allo Stato e per
lui ai
singoli Ministeri di appartenenza in qualità di responsabili civili ai
sensi degli
artt. 28 cost. e 2049 c.c..>>

<<*Nel caso di specie i reati sono stati commessi dagli imputati nella
loro qualità
di funzionari e assistenti della Polizia di Stato e di appartenenti
all’amministrazione penitenziaria (agenti e medici), nell’espletamento del
servizio loro affidato all’interno della Caserma di Bolzaneto.
/Sussiste, quindi, un nesso di occasionalità necessaria fra lo
svolgimento dei
compiti assegnati,/ nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi
Ministeri di appartenenza, /e il comportamento illecito posto in essere
dagli
imputati, nel senso che l'esercizio delle funzioni loro affidate ha
determinato
la possibilità che venissero commessi i reati/*/./>>


ovvero

i ministeri sono retti da "gente qualsiasi" che per pura sfiga (ma forse
preferiscono passare per incompetenti piuttosto che per jettatori) ha
inviato gli unici appartenenti alle SS rimasti in vita *nel posto
sbagliato, nel momento sbagliato* (i medici !! i medici poi sarebbero
stupendi, in una farsa teatrale sulle mini-SS-di-Bolzaneto)
oppure
*LA PREORDIONAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE ASSOLUZIONI "de facto" sono
state previste, pianificate, perseguite con tutti i mezzi a disposizione
di uno stato, o come minimo dei suoi servizi segreti in cooperazione con
parte delle "forze dell'ordine" (sic!)*

e, si, guardate bene :

<< CONDANNA
inoltre, i responsabili civili, MINISTERI DELLA GIUSTIZIA e DEGLI
INTERNI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, al pagamento, in
solido con gli imputati condannati, delle spese di costituzione e
difesa, così
come sopra liquidate, in favore delle sole parti civili costituite in
relazione
alle quali vi è stata condanna, in via solidale con gli imputati, dei
responsabili
civili medesimi al risarcimento del danno;>>

pago io! tu!
non e' FANTASTICO!!!??????

mattanza a spese di tutti, sulla pelle di tanti per il vantaggio di pochi.

e' istruttivo, quasi come le RFCs e l' IPv6......


have fun

$witch