(L) un'ottima notizia

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Author: :: Get up kids! ::
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Subject: (L) un'ottima notizia
NON E\' REATO \'SCARICARE\' DA INTERNET SENZA LUCRO

ROMA - Scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dal diritto
d\'autore non è reato se questo non implica alcun guadagno economico. Lo
spiega la Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha annullato la
condanna a tre mesi e 10 giorni di reclusione inflitta dalla Corte
d\'Appello di Torino a due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete
tramite un computer di una associazione studentesca del Politecnico di
Torino file musicali, film e software protetti da copyright. I due ragazzi
condannati dalla corte torinese avevano sviluppato una cosiddetta \"rete
p2p\" (peer to peer) per scambiare file con altre persone collegate a
internet. Il sistema era semplice: bastava collegarsi via Ftp (File transfer
protocol) ad un server istallato nel computer di un\'associazione
studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi
d\'accesso occorreva condividere la propria \'scorta\' di musica, film,
videogiochi o software.

Tutto spesso protetto dalla legge sul diritto d\'autore. Una filosofia di
scambio \"do ut des\", diffusissima su internet, che permetteva a tutti di
scaricare file gratis dalla rete. Secondo i giudici piemontesi i due giovani
autori di questo sistema di scambio file \'au pair\' erano colpevoli di aver
violato agli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d\'autore
(n. 633/41) che punisce chi, \"a scopo di lucro\", diffonde o duplica file e
contenuti multimediali protetti da copyright. Ma l\'attività dei due
imputati - spiega la Suprema Corte nella sentenza n.149 depositata lo scorso
9 gennaio - non aveva alcun \"fine di lucro\", e quindi non si configurava
l\'effettiva violazione della legge. \"I giudici di merito - si legge nelle
motivazioni della sentenza - hanno erroneamente attribuito all\'imputato una
attività di duplicazione dei programmi e di opere dell\'ingegno protette dal
diritto d\'autore, poiché la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei
soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia,
prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri.

Doveva essere esclusa l\'esistenza del fine di lucro da parte degli imputati
in potendosi ravvisare una mera attività di scambio\". Non solo, anche in
relazione al sequestro, in casa di uno degli imputati, di un software per
generare codici seriali per registrare illegalmente software protetti da
copyright, \"doveva escludersi ogni fine commerciale\". Per questo motivo i
giudici di Piazza Cavour, rilevando che \"le operazioni di \'download\' sul
server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose
fatte dai giudici torinesi\", e che per \"scopo di lucro\" deve intendersi
\"un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento
patrimoniale da parte dell\'autore del fatto, e che non può identificarsi
con un vantaggio di altro genere\", ha annullato senza rinvio la condanna
per i due ragazzi che sono stati prosciolti definitivamente.


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