Segnalo questa piccola variazione all'interno della finanziaria
Attuale Art. 65 della legge sul diritto d'autore
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o
religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi
o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la
riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata,
purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome
dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali
protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è
consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti
dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Variazioni proposte nella finanziaria 2007
Articolo 32
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n.633, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:"I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo,
la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali,
devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i
suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le
modalita' di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i
soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie
interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29"
Link
http://www.mantellini.it/2006_10_01_archivio.htm#115982399404434009
SiBa