[Hackmeeting] Freaknet.org - Lettera aperta al Presidente de…

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Author: crash
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Subject: [Hackmeeting] Freaknet.org - Lettera aperta al Presidente della Repubblica
Elettrico writes:

[cut]
>> cui in analoghe occasioni ha sbarrato il passo a norme divergenti dai
>> fondamenti del nostro Ordinamento democratico, Le chiediamo di non
>> avallare questo provvedimento anticostituzionale.


> tipo?
> senza polemica, ma quali norme avrebbe sbarrato? ha solo fatto
> modificare la legge sulle tv, approvandola poi non troppo modificata,
> che io sappia.


da:
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=29615&idCat=54

Articolo 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui
esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre
apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non
è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza
deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi
III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonchè le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di
un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai
relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.


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