[NuovoLaboratorio] Fw: Fwd:[migranti&antirazzismo] I: CAP AN…

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Author: vesima@freemail.it
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Subject: [NuovoLaboratorio] Fw: Fwd:[migranti&antirazzismo] I: CAP ANAMUR

            
-----Messaggio Originale-----
Da: "roberto\.demontis\@libero\.it" <roberto.demontis@???>
A: "vesima" <vesima@???>
Data invio: Mon, 12 Jul 2004 14:52:05 +0200
Oggetto: Fw: Fwd:[migranti&antirazzismo] I: CAP ANAMUR

-----Messaggio originale-----
Da: a.iovene@??? [mailto:a.iovene@senato.it]
Inviato: lunedì 12 luglio 2004 10.54
Oggetto: CAP ANAMUR


CARISSIMI, SPERANDO DI FARE COSA GRADITA VI ALLEGO RISPOSTA IN AULA DEL
GOVERNO SULLA NAVE CAP ANAMUR.
CORDIALI SALUTI

SEN. NUCCIO IOVENE
SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
632a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 8 LUGLIO 2004
(Pomeridiana)
Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni.
Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01669 sulla vicenda della nave Cap
Anamur.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale
interrogazione.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la motonave Cap Anamur, battente bandiera tedesca, nota per essere
utilizzata dalla omologa associazione, anch'essa tedesca, impegnata in
operazioni umanitarie e nell'assistenza ai profughi e ai rifugiati, risulta
aver stazionato presso un bacino di carenaggio maltese nelle scorse
settimane, lasciando l'isola il 19 giugno scorso.
Come confermato dallo stesso sito Internet dell'associazione, il 20 giugno
la nave, durante la navigazione, avrebbe soccorso in mare 37 stranieri, di
sedicente nazionalità sudanese, asseritamente incontrati in difficoltà su
una imbarcazione di fortuna in acque internazionali antistanti le coste
libiche, secondo quanto riferito dal comandante della nave. La Cap Anamur
ha, successivamente, fatto ritorno verso Malta ed ha sostato dal 25 giugno
in una zona di ancoraggio a 16 miglia dalle coste maltesi.
Risulta, inoltre, che la nave si trovava in acque di ricerca e soccorso di
competenza maltese (cosiddetta zona S.A.R) e che i passeggeri hanno
usufruito dei servizi di assistenza delle autorità di quel Paese. La nave è
poi ripartita il successivo 30 giugno alla volta delle coste italiane.
Alle ore 20 dello stesso giorno l'agente marittimo della motonave comunicava
l'arrivo della stessa a Porto Empedocle, con equipaggio e migranti,
indicando come porto di provenienza quello di La Valletta. Nessuna richiesta
formale di attracco veniva invece rivolta dal comandante della nave alle
nostre autorità.
Il 1° luglio, ferma restando la disponibilità a fornire agli stranieri ogni
possibile assistenza a bordo, l'accesso della nave nelle nostre acque
territoriali è stato interdetto, non essendovi i presupposti per
l'accoglienza da parte del nostro Paese. Tale divieto è stato comunicato da
un funzionario della questura di Agrigento, recatosi sottobordo alla nave,
direttamente al comandante.
Inoltre, il successivo 6 luglio la stessa questura ha inoltrato via e-mail
al citato comandante una comunicazione in lingua inglese con la quale
venivano spiegati i seguenti motivi: i 37 stranieri erano stati recuperati
dalla nave il 20 giugno, ovvero 11 giorni prima della richiesta di attracco
della Cap Anamur a Porto Empedocle.
Il lungo lasso di tempo trascorso dall'intervento di soccorso degli
stranieri ha determinato, infatti, la perdita dello status di naufraghi dei
37 stranieri; la nave, in conformità con quanto comunicato dal suo agente
generale in Sicilia, Agenzia Tagliavia e C., rappresentante del proprietario
"Niederelbe Schiffahrtselsschaft MBH and Co.", proveniva da Malta ove
avrebbe potuto chiedere l'accoglienza per 37 migranti.
A questo proposito sono in corso accertamenti presso la nostra ambasciata a
Malta per verificare se le autorità de La Valletta siano state informate
della presenza dei presunti sudanesi e se sia stata avanzata qualche
richiesta di accoglienza.
In altre parole, gli stranieri non potevano essere considerati come
naufraghi nel momento in cui, a distanza di dieci giorni dal soccorso e dopo
che l'imbarcazione aveva sostato per diversi giorni presso le coste maltesi,
il natante ha cercato di giungere a Porto Empedocle.
La vicenda presenta indubbiamente aspetti ancora da chiarire, come ad
esempio quelli relativi alle ragioni del comportamento del comandante della
nave che, contrariamente alle norme di diritto internazionale in tema di
soccorso in mare, non ha provveduto a trasportare i naufraghi nel porto più
vicino, presumibilmente sulle coste nordafricane (anche se il dato potrà
essere confermato solo dalla verifica del diario di bordo), dirigendosi
verso Malta, ove, comunque, gli stranieri avrebbero potuto richiedere
l'accoglienza e l'assistenza necessaria ai fini delle eventuali domande di
asilo.
Infatti, in base alle norme comunitarie regolanti l'individuazione dello
Stato membro competente alla trattazione di tali domande (Convenzione di
Dublino), il Paese di primo ingresso degli immigrati è tenuto a gestire le
relative richieste.
Ricordo che le autorità italiane anche nelle ultime settimane hanno
garantito e garantiscono accoglienza a centinaia di migranti irregolari che,
approfittando delle buone condizioni meteo-marine proprie della stagione
estiva, sono affluiti attraverso il Mediterraneo verso le isole di
Lampedusa, Pantelleria e le coste della Sicilia.
Vanno al riguardo ricordati due aspetti attinenti al fenomeno delle
migrazioni illegali via mare, cui l'Italia, per la sua posizione geografica,
è particolarmente esposta.
Il primo riguarda gli interventi nei confronti di imbarcazioni con a bordo
clandestini, i quali, una volta che i natanti sono salpati verso il nostro
Paese, debbono necessariamente privilegiare le operazioni di soccorso, al
fine di evitare la perdita di vite umane. La fase del contrasto è pertanto
successiva e si realizza attraverso il rimpatrio di coloro che non hanno
titolo per rimanere in Italia.
Il secondo aspetto concerne le domande di riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, eventualmente
presentate dai migranti irregolari che giungono nel nostro Paese.
Tali domande sono esaminate e decise dalla commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Desidero precisare che la mancanza
di una legge organica lamentata dagli interroganti per quanto riguarda l’
asilo non ha impedito e non impedisce la trattazione delle richieste secondo
standard conformi alla normativa internazionale e alle disposizioni
comunitarie, in attesa dell'approvazione del testo di legge sulla protezione
umanitaria e il diritto in asilo attualmente in discussione in Parlamento.
Da questo ultimo punto di vista, tornando alla vicenda della Cap Anamur, pur
riconoscendone i delicati profili umanitari, il rispetto del diritto
internazionale e comunitario è assolutamente doveroso ed una eventuale
deroga, unilateralmente decisa da uno Stato, costituirebbe un pericoloso
precedente e potrebbe aprire la strada a contenziosi ed abusi.
In tal senso, come noto, si sono espressi i Ministri dell'interno italiano e
tedesco, che hanno congiuntamente esaminato la vicenda in un incontro a
margine della riunione dei Ministri dell'interno dei cinque maggiori Paesi
europei tenutasi il 6 luglio scorso a Sheffield.
Devo da ultimo sottolineare, come già detto in precedenza, che sono in corso
approfonditi accertamenti anche in sede internazionale da parte del
Ministero degli affari esteri e delle forze di polizia sulla esatta dinamica
dei fatti alla luce delle continue e contraddittorie dichiarazioni del
comandante della nave.
A titolo solamente esemplificativo, cito l’episodio per cui, avendo
denunciato la presenza di stato di malattia a bordo, il comandante ha
successivamente rifiutato l’accesso a bordo del medico inviato dalle
autorità italiane. Così come è di poche ore fa, delle ore 12,20 esattamente,
la comunicazione dello stesso comandante di essersi allontanato di ulteriori
5 miglia dall’attuale posizione, per non rischiare di entrare, anche
accidentalmente, in acque territoriali italiane.
Solo al termine, quindi, di questa fase di accertamento sarà possibile
adottare una definitiva decisione al riguardo.
IOVENE (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IOVENE (DS-U). Signor Presidente, mi devo dichiarare insoddisfatto per la
risposta che ha fornito il sottosegretario D’Alì.
In questa circostanza, si stanno mostrando inutilmente i muscoli ai danni di
37 cittadini, 36 dei quali provenienti dal Sudan, in particolare dal Darfur
(realtà nella quale c’è un’emergenza umanitaria drammatica, rispetto alla
quale lo Stato e il Governo italiano hanno dichiarato a più riprese di voler
intervenire in forma straordinaria facendosene carico), e di un cittadino
della Sierra Leone.
In realtà, il diritto marittimo e il diritto internazionale per i rifugiati
stabiliscono un principio umanitario fondamentale che l'Italia è tenuta a
rispettare: gli Stati devono facilitare lo sbarco dei naufraghi, a
prescindere dal loro status. I 37 sulla Cap Anamur devono quindi poter
scendere a terra il prima possibile e ottenere un’adeguata protezione.
L'Italia non può giustificare il suo divieto a far entrare la nave in porto
e quindi a esaminare eventuali domande di asilo appellandosi alla
circostanza che l’imbarcazione - come ha detto il sottosegretario D’Alì -
era precedentemente entrata in acque territoriali maltesi (applicando il
cosiddetto Dublino II). Infatti, questo Regolamento deve essere applicato
nel momento in cui il cittadino presenta effettivamente la domanda.
L'articolo 5 del Regolamento prevede che, in linea generale, sia competente
ad esaminare la domanda di asilo lo Stato membro del quale il richiedente
abbia varcato la frontiera irregolarmente, se tale ingresso può essere
provato. L'Italia sostiene che, nel caso in oggetto, tale Stato sia Malta,
dal momento che la Cap Anamur sarebbe transitata in acque territoriali
maltesi con a bordo i naufraghi.
Ciò non può costituire tuttavia in alcun modo un motivo da parte italiana
per impedire l’accesso al proprio territorio e alla procedura di asilo. Al
contrario, la convenzione di Dublino del 1990, e il successivo regolamento
comunitario, sono nati proprio con l'intento di evitare il fenomeno dei
cosiddetti rifugiati in orbita.
Se lo Stato in cui il richiedente fa ingresso ritiene di non essere
competente, comunque è tenuto ad incardinare la domanda di asilo e ad
attivare la procedura prevista dall’artico 11 del Regolamento per
determinare se è un altro il Paese competente. Sostenere che la domanda di
asilo non possa essere recepita dall'Italia poiché si è stabilito
"preventivamente" che è Malta lo Stato competente viola il Regolamento di
Dublino.
In secondo luogo, l’articolo 5 stabilisce una gerarchia di criteri da
applicare per determinare lo Stato competente, che tengono conto anche dell’
età del richiedente e della presenza di familiari dei rifugiati, elementi
che possono essere valutati soltanto a domanda presentata e una volta
identificati i richiedenti asilo.
Quello che voi fate come Governo si sta trasformando, invece, in un’azione
di respingimento collettivo, in violazione dell’articolo 33 della
Convenzione di Ginevra del 1951. È per questo motivo che sono insoddisfatto
della risposta che mi è stata fornita




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