From: "Sergio Briguglio" 
briguglio@???
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Cari amici,
alla pagina di luglio 2003 del mio sito 
(
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio) troverete, tra le altre 
cose,
a) un messaggio diramato dal Dipartimento liberta' civili e 
immigrazione, in relazione ai casi di mancata presentazione delle 
parti, nell'ambito del processo di regolarizzazione, alla 
convocazione in prefettura;
b) un provvedimento ex art. 700, con il quale il Tribunale di Roma
- dichiara illegittimo un provvedimento di diniego di riconoscimento 
dello status di rifugiato,
- afferma che e' "indirizzo consolidato che la procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato politico e la domanda di 
asilo politico deve essere intesa conclusa solamente dopo 
l'esaurimento delle procedure amministrative e giurisdizionali 
ordinarie e che, fino a tale conclusione, i richiedenti hanno titolo 
al soggiorno temporaneo in Italia",
- sospende il provvedimento di espulsione;
- dispone il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno 
temporaneo fino alla definizione delle procedure amministrative e a 
quelle giurisdizionali ordinarie.
c) una nota su alcune incongruenze della disciplina relativa al 
licenziamento individuale.
Ringrazio Silvia Canciani e Alessia Montuori per il primo documento, 
Giovanni Bonaccio per il secondo, me per il terzo.
Notate che il messaggio del Mininterno segnala una situazione assai 
rischiosa per molti stranieri, e auspica la collaborazione, a 
vantaggio di questi, delle associazioni ed enti impegnati nel 
settore. Mi auguro che i sindacati - soprattutto - vogliano suggerire 
al Mininterno che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, fermo 
restando lo sforzo della questura per raggiungere il lavoratore, si 
proceda al pacifico rilascio del permesso ex art. 22, piuttosto che 
all'emanazione del provvedimento di espulsione.
Notate poi che il provvedimento del Tribunale di Roma, oltre a 
riaffermare il diritto al ricorso effettivo per il richiedente asilo 
(cosa di drammatica attualita' in questo momento di revisione della 
normativa), "dispone il rilascio di un permesso di soggiorno". Mostra 
cosi' come non sia affatto impensabile che l'attivita' del giudice 
interferisca con quella della pubblica amministrazione, anche quando 
questo non e' esplicitamente previsto dalla legge. Cosa che conforta 
molto un orecchiante come me.
Notate infine che la nota sul licenziamento individuale e' solo il 
frutto di un'incursione, da orecchiante, nel diritto del lavoro, 
quasi nulla avendo da spartire con l'immigrazione.
Cordiali saluti
sergio briguglio