30 aprile 2003
DECRETO LEGISLATIVO SUL LAVORO
La domenica resterà di regola il giorno settimanale di
riposo. E' questa una delle regole fissate nel decreto
legislativo entrato in vigore ieri e varato dal
Governo lo scorso 4 aprile. Quindi via alle nuove
regole anche se Cgil, Cisl e Uil hanno bocciato il
provvedimento. Tra le novità inserite nel
provvedimento c'é l'eliminazione della cosiddetta
"clausola transitoria" che fissava nel 31 dicembre
2004 il termine ultimo per adeguare i contratti alla
nuova normativa. Si prevede inoltre l'esclusione dal
campo di applicazione della normativa del personale
della scuola e l'introduzione delle regole per
l'orario dei lavoratori delle navi da pesca marittima.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore
settimanali, ma i contratti potranno comunque
stabilire una durata minore. La durata media
dell'orario settimanale non può in ogni caso superare
le 48 ore (comprese le ore di straordinario).
Il ricorso al lavoro straordinario "deve essere
contenuto", fermo restando il limite delle 48 ore come
orario massimo settimanale. In assenza di contratti
collettivi, prestazioni di lavoro straordinario
possono essere richieste solo previo accordo tra
datore di lavoro e lavoratore, per una durata che non
può eccedere le 250 ore annuali. Riposo giornaliero:
ogni lavoratore deve beneficiare nel corso delle 24
ore di un periodo minimo di riposo di 11 ore. Riposo
settimanale: ogni sette giorni il lavoratore ha
diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore
consecutive, "di regola in coincidenza con la
domenica". Può essere fissato anche un giorno diverso
dalla domenica ed essere attuato mediante turni per i
lavoratori interessati a modelli tecnico-organizzativi
di turnazione. Pause lavoro: la pausa di lavoro, le
cui modalità sono fissate nei contratti collettivi, è
prevista qualora l'orario di lavoro giornaliero superi
le 6 ore.
Il lavoro notturno non può superare le 8 ore nell'arco
delle 24 ore. E' vietato adibirvi le donne in
gravidanza e fino al compimento di un anno di età del
bambino. Una valutazione dello stato di salute dei
lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire
attraverso controlli preventivi e periodici. Ferie:
ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite
di almeno quattro settimane. Le ferie non godute non
potranno essere retribuite "salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro". Campo di
applicazione e deroghe: le norme si attuano a tutti i
settori di attività pubblici e privati. Introdotta
anche la disciplina per i lavoratori delle navi da
pesca marittima. Deroghe: scuola, personale di
navigazione e di volo nell'aviazione civile, forze
armate e di polizia, servizi di protezione civile,
strutture giudiziarie e penitenziarie, le strutture
destinate ad attività di ordine e sicurezza pubblica,
biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato.
Niente clausola transitoria: non c'é più la data del
31-12-2004 come termine ultimo per adeguare tutti i
contratti alla nuova normativa.
----- Original Message -----
From: <statodiallucinazione@???>
To: "forumgenova" <forumgenova@???>
Sent: Wednesday, April 30, 2003 10:11 AM
Subject: [NuovoLaboratorio] Lavoro dipendente
Cari amici,
in questo tempo in cui il tema del lavoro torna al centro dell'attenzione in
vista del referendum sull'art. 18, vorrei segnalarvi un aspetto del decreto
legislativo 66/03, provvedimento che ho scoperto solo ieri, in occasione
della sua entrata in vigore.
Faccio due premesse: la prima è che non sono un'esperta in tema di lavoro,
per cui....; la seconda è che utilizzo come fonte un articolo del Sole24Ore
del 29 aprile firmato dai giornalisti Enzo De Fusco e Paolo Pizzuti.
Il decreto 66/03 prevede che il periodo di ferie non può essere sostituito
dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Di conseguenza, sembrerebbe nullo qualsiasi accordo tra datore e lavoratore
volto a retribuire il periodo di ferie maturato e non goduto. Non esistendo
una disciplina ponte tra le vecchie norme e quelle nuove, sembra che vengano
meno anche gli accordi attualmente in vigore e, quindi, la possibilità di
vedere pagate ferie maturate negli anni scorsi e non utilizzate.
Poiché non si può dare per scontato che l'esercizio del diritto alle ferie
passi dalla carta alla realtà, vedo il rischio di un grave arretramento nel
campo della tutela del lavoratore dipendente: se non gode le ferie, le perde
completamente, è come se il diritto non esistesse (ricordo che, di regola,
le ferie andrebbero godute entro l'anno).
L'anno scorso è capitato anche a me - che pure ho il privilegio di un
contratto in piena regola, di un ambiente di lavoro sereno e di un capo
abbastanza normale - di dover rinunciare alle ferie (che per ora fanno
cumulo con le nuove, poi chissà...) per esigenze aziendali, per cui non
penso di esagerare
nell'allarmarmi. Voi che ne pensate?
Ciao a tutti e buon 1 maggio.
Betta
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