Facciamo un pelo di ordine, nel gran casino normativo:
art. 17, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507 (G. U., 31
dicembre 1999, n. 306, suppl. ord. n. 233)
(omissis)
Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66 è inserito il seguente:
« Art. 1bis Chiunque, al fine di impedire od
ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona
congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una
strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una
strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto
milioni.
Se il fatto è commesso da più persone, anche non
riunite, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire
venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
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si indica "o comunque ostruisce o ingombra" da
giurisprudenza acquisita, seppur rapidamente, anche un
assembramento di persone puo integrare la violazione
dell'art. 1 bis, il quale fa salvo
"se il fatto non costituisce reato" ossia
l'eventualità di applicazione dell'art. 340 cod.
pen.:
340 cod. pen
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari
disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba
la regolarità di un ufficio o servizio pubblico (p.
358) o di un servizio di pubblica necessità (p. 359) è
punito con la reclusione fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
to be continued
saigon
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