[Cm-crew] sanzione amministrativa |
This message is part of the following thread: | |
---|---|
![]() | the complete thread tree sorted by date |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | beggio silvano at ![]() |
Ufficio Verbali Polstrada ...abbiamo accertato che il cognome e nome xxx xxx nato a xxx ........ residente a xxxxx tipo di veicolo : velocipede ha violato le norme di cui all'art. 1 bis D.L.vo 66/1948 comma 2° mod.art.17 D.L.vo 30/12/1999 n° 507 per aver provocato,in concorso con altri,il blocco della libera circolazione degli autoveicoli in località Vicenza,rotatoria di via Btg.Val Leogra con via Pecori Giraldi effetuando,in sella ai propri velocipedi,vari giri attorno alla predetta rotatoria non consentendo la corcolazione degli altri utenti.Violazione commessa alle ore xx:xx del 26/10/2002 e contestata in data odierna a seguito della visione dei filmati effetuata in data 28/10/2002 da personale dipendente il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Vicenza. ------------------------------------------------------ l'articolo 1 Bis D. Leg.nr.66/1948 comma 2° mod. art.17 D.Leg. 30/12/1999 nr.507 recita: La norma,nel disciplinare ex novo la fattispecie di blocco ferroviario,di ostacolo alla libera navigazione o alla libera circolazione su sede stradale,previste dal Decreto Legislativo 22/1/48 nr.66,mantiene la valenza penale per le sole ipotesi di deposito o abbandono di congegni o altri oggetti sulla strada ferrata o area portuale al fine di ostacolare la libera circolazione. Tutte le altre ipotesi -deposito o abbandonodi congegni o altri oggetti in una strada ordinaria,ostruzione e ingombro in una strada ordinaria o ferrata-sono state ricondotte al nuovo art. 1 bis che recita: "Chiunque,al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione,depone od abbandona congegni od altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata,è punito,se il fatto non costituisce reato,con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni " "Se il fatto è commesso da più persone,anche non riunite,si applica la sanzione amministrativa di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni " Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art16 della legge 24 novembre 1981,nr.689 L'autorità amministrativa competente riceve rapporto ai sensi dell'art.17 legge 689/81 e ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento è il Prefetto
This message was posted to the following mailing lists: | ||||
---|---|---|---|---|
cm-crew Mailing List Info | Nearby Messages | ![]() | [Cm-crew] Collettivo Cibo Non Bombe di La Spezia | [Cm-roma] Auto-distrutti (A4 newsbot #10) | ![]() |
lists.autistici.org administrated by postmaster | Lurker (version 2.3) |