[Consumo critico - Milano Social Forum]referendum

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Author: consumo-critico-msf@inventati.org
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Subject: [Consumo critico - Milano Social Forum]referendum
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Invio per conoscenza a tutte/i i quesiti sull'ambiente e l'art. 18.

Abbracci, Stefano

Quesiti ambientali

I. "ABROGAZIONE DELL'ELETTRODOTTO COATTIVO"

"Volete che sia abrogata la servit=F9 di elettrodotto stabilita: =
dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e =
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. =
1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario =E8 tenuto a dare =
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e =
sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o =
temporaneamente l'autorizzazione dall'autorit=E0 competente" nonch=E8 =
dall'art. 1056 del codice civile: "Ogni proprietario =E8 tenuto a dare =
passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformit=E0 =
delle leggi in materia?".

II. "DIVIETO DI RESIDUI TOSSICI NEGLI ALIMENTI"

"Volete che sia abrogata la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante =
modificadegli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi =
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, =
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze =
alimentari e delle bevande, limitatamente alla seguente parte: Art. 5, =
lettera h) limitatamente alle parole: "usati in agricoltura per la =
protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari =
immagazzinate, e alle parole "Il Ministro per la sanit=E0 con propria =
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per =
tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i =
limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra =
l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari =
immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo?"


III. "ABROGAZIONE DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E DEGLI INCENTIVI PER =
L'INCERENIMENTO"

"Volete che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - =
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui =
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di =
imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste dalle =
medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I - Principi =
generali e al Capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione =
dei rifiuti: Art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3, come =
modificato dal comma 11, art. 7 (Istituzione di un contributo di =
riciclaggio e di risanamento ambientale) della legge 27 febbraio 2002, =
n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, =
limitatamente alla lettera l-bis),
"il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le =
caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a =
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale)";
Art. 33 (Operazioni di recupero), limitatamente al comma 8 lettere
a) limitatamente alle parole "e di recupero";
b) "delle attivit=E0 di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere =
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di =
cui al comma 1"
nonch=E8 al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente alle parole: =
"alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni =
legislative?".

Quesiti sull'art. 18

QUESITO N=B01
Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i =
diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. =
300, l'abrogazione:
dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme =
sulla tutela della libert=E0 e dignit=E0 dei lavoratori, della libert=E0 =
sindacale e dell'attivit=E0 sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul =
collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, =
stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo =
il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi=F9 di quindici prestatori =
di lavoro o pi=F9 di cinque se trattasi di imprenditore agricolo",e =
all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano =
altres=EC ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che =
nell'ambito dello stesso comune occupano pi=F9 di quindici dipendenti ed =
alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano =
pi=F9 di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit=E0 produttiva, =
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al =
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue =
dipendenze pi=F9 di sessanta prestatori di lavoro";
dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata =
"Norme sulla tutela della libert=E0 e dignit=E0 dei lavoratori, della =
libert=E0 sindacale e dell'attivit=E0 sindacale nei luoghi di lavoro e =
norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero dei =
prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei =
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori =
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di =
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il =
computo delle unit=E0 lavorative fa riferimento all'orario previsto =
dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge =
ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea =
diretta e in linea collaterale";
dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme =
sulla tutela della libert=E0 e dignit=E0 dei lavoratori, della libert=E0 =
sindacale e dell'attivit=E0 sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul =
collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al =
secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni =
finanziarie o creditizie";
dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata =
"Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di =
lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti =
pubblici di cui all'art.1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che =
occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di =
lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a =
cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della =
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente =
legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla =
legge 11 luglio 1966, n. 604, cos=EC come modificata dalla presente =
legge. Sono altres=EC soggetti agricoli che occupano alle loro =
dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui =
all'art.18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato =
dall'art.1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle =
disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, cos=EC come =
modificata dalla presente legge. Sono altres=EC soggetti =
all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano =
fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto =
dell'art.18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato =
dall'art. 1 della presente legge.";
dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n.108, titolata =
"Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "l'art. 8 della =
legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: quando risulti =
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta =
causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere =
il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a =
risarcire il danno versandogli un'indennit=E0 di importo compreso tra un =
minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilit=E0 dell'ultima retribuzione =
globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle =
dimensioni dell'impresa, all'anzianit=E0 di servizio del prestatore di =
lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura =
massima della predetta indennit=E0 pu=F2 essere maggiorata fino a 10 =
mensilit=E0 per il prestatore di lavoro con anzianit=E0 superiore ai =
dieci anni e fino a 14 mensilit=E0 per il prestatore di lavoro con =
anzianit=E0 superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che =
occupa pi=F9 di quindici prestatori di lavoro";
dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata =
"Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che =
cos=EC recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio =
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non =
trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori =
che svolgono senza fini di lucro attivit=E0 di natura politica, =
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?

QUESITO N. 2
"Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i =
diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, =
n. 300, l'abrogazione dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, =
titolata "Norme sulla tutela della libert=E0 e dignit=E0 dei lavoratori, =
della libert=E0 sindacale e dell'attivit=E0 sindacale nei luoghi di =
lavoro e norme sul collocamento."?

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<div class=3DSection1>

<p class=3DMsoTitle align=3Dleft style=3D'text-align:left'><span =
class=3Dtext121><b
style=3D'mso-ansi-font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:normal'><font =
size=3D3
color=3Dblack face=3DVerdana><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Verdana;
font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none'>Invio per
conoscenza a tutte/i i quesiti sull&#8217;ambiente e l&#8217;art. =
18.<o:p></o:p></span></font></b></span></p>

<p class=3DMsoTitle align=3Dleft style=3D'text-align:left'><span =
class=3Dtext121><b
style=3D'mso-ansi-font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:normal'><font =
size=3D3
color=3Dblack face=3DVerdana><span =
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font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none'><![if =
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/p>

<p class=3DMsoTitle align=3Dleft style=3D'text-align:left'><span =
class=3Dtext121><b
style=3D'mso-ansi-font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:normal'><font =
size=3D3
color=3Dblack face=3DVerdana><span =
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Verdana;
font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none'>Abbracci, =
Stefano<o:p></o:p></span></font></b></span></p>

<p class=3DMsoTitle><span class=3Dtext121><b><u><font size=3D4 =
color=3Dblack
face=3DVerdana><span =
style=3D'font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;
font-family:Verdana'><![if =
!supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]></span><o:p></o:p></font></u></b></sp=
an></p>

<p class=3DMsoTitle><span class=3Dtext121><b><u><font size=3D4 =
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face=3DVerdana><span =
style=3D'font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;
font-family:Verdana'><span style=3D'mso-bidi-font-size:12.0pt'>Quesiti =
ambientali<o:p></o:p></span></span></font></u></b></span></p>

<p class=3DMsoTitle><span class=3Dtext121><b><u><font size=3D4 =
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an></p>

<p class=3DMsoNormal><span class=3Dtext121><font size=3D3 color=3Dblack =
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style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>I. "ABROGAZIONE
DELL'ELETTRODOTTO COATTIVO"</span></font></span><font color=3Dblack
face=3DVerdana><span style=3D'font-family:Verdana;color:black'><br>
<br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>"Volete che sia abrogata =
la servit=F9
di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle =
disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 =
dicembre
1933, n. 1775, il quale stabilisce: "<i><span =
style=3D'font-style:italic'>Ogni
proprietario =E8 tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle =
condutture
elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto =
permanentemente
o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorit=E0 =
competente</span></i>"
nonch=E8 dall'art. 1056 del codice civile: "<i><span =
style=3D'font-style:italic'>Ogni
proprietario =E8 tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle =
condutture
elettriche in conformit=E0 delle leggi in =
materia?</span></i>".</font></span><br>
<br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>II. "DIVIETO DI RESIDUI =
TOSSICI
NEGLI ALIMENTI"</font></span><br>
<br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>"Volete che sia abrogata =
la legge 30
aprile 1962, n. 283, recante modificadegli articoli 242, 243, 247, 250, =
262 del
T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, =
n. 1265,
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze =
alimentari
e delle bevande, limitatamente alla seguente parte: Art. 5, lettera h)
limitatamente alle parole: "<i><span =
style=3D'font-style:italic'>usati in
agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze =
alimentari
immagazzinate, e alle parole "Il Ministro per la sanit=E0 con =
propria
ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per =
tali
scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di
tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo =
trattamento
e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo
trattamento e l'immissione al =
consumo</span></i>?"</font></span><br>
<br>
<br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>III. "ABROGAZIONE DELLE =
PROCEDURE
SEMPLIFICATE E DEGLI INCENTIVI PER =
L'INCERENIMENTO"</font></span><br>
<br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>"Volete che sia abrogato =
il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive =
91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e =
sui
rifiuti di imballaggio, limitatamente alle seguenti parti, non previste =
dalle
medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I - Principi =
generali e al
Capo V - Procedure semplificate del titolo I - Gestione dei rifiuti: =
Art. 7
(Classificazione), limitatamente al comma 3, come modificato dal comma =
11, art.
7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento =
ambientale)
della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera =
l-bis),</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>"<i><span =
style=3D'font-style:italic'>il
combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le =
caratteristiche
qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne =
contenuti e
usi compatibili con la tutela =
ambientale)</span></i>";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>Art. 33 (Operazioni di =
recupero),
limitatamente al comma 8 lettere</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>a) limitatamente alle parole =
"<i><span
style=3D'font-style:italic'>e di =
recupero</span></i>";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>b) "<i><span =
style=3D'font-style:italic'>delle
attivit=E0 di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile =
da rifiuto
effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma =
1</span></i>"</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>nonch=E8 al comma 9 dello =
stesso art. 33,
limitatamente alle parole: "<i><span =
style=3D'font-style:italic'>alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni =
legislative?</span></i>".<o:p></o:p></font></span></span></font></p>=


<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'><![if =
!supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=3DMsoNormal align=3Dcenter style=3D'text-align:center'><span =
class=3Dtext121><b><u><font
size=3D4 color=3Dblack face=3DVerdana><span =
style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;font-family:Verdana;font-weight:bold'>Quesiti sull&#8217;art. =
18</span></font></u></b></span></p>

<p class=3DMsoNormal><font size=3D3 face=3D"Times New Roman"><span =
style=3D'font-size:
12.0pt'><![if =
!supportEmptyParas]>&nbsp;<![endif]><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=3DMsoNormal><span class=3Dtext121><font size=3D3 color=3Dblack =
face=3DVerdana><span
style=3D'font-size:12.0pt;font-family:Verdana'>QUESITO =
N=B01</span></font></span><font
color=3Dblack face=3DVerdana><span =
style=3D'font-family:Verdana;color:black'><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>Volete voi, al fine di =
estendere a tutti
i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 =
della
legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>dell'art. 18, comma primo, =
legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libert=E0 e =
dignit=E0
dei lavoratori, della libert=E0 sindacale e dell'attivit=E0 sindacale =
nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole =
"che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel =
quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi=F9 di =
quindici
prestatori di lavoro o pi=F9 di cinque se trattasi di imprenditore
agricolo",e all'intero periodo successivo che recita "Tali
disposizioni si applicano altres=EC ai datori di lavoro, imprenditori e =
non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano pi=F9 di =
quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano pi=F9 di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit=E0 =
produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al =
datore
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue =
dipendenze pi=F9
di sessanta prestatori di lavoro";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>dell'art 18, comma secondo, =
legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libert=E0 e =
dignit=E0
dei lavoratori, della libert=E0 sindacale e dell'attivit=E0 sindacale =
nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del =
computo del
numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto =
anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori =
assunti
con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo =
delle
unit=E0 lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla =
contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del =
datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea =
collaterale";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>dell'art. 18, comma terzo, =
legge 20
maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libert=E0 e =
dignit=E0
dei lavoratori, della libert=E0 sindacale e dell'attivit=E0 sindacale =
nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei =
limiti
occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>dell'art. 2, comma primo, =
legge 11 maggio
1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti =
individuali",
che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e =
non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art.1 della legge 15 luglio =
1966,
n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed =
i
datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze =
fino a
cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della =
legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, =
sono
soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio =
1966,
n. 604, cos=EC come modificata dalla presente legge. Sono altres=EC =
soggetti
agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori =
computati
con il criterio di cui all'art.18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, =
come
modificato dall'art.1 della presente legge, sono soggetti =
all'applicazione
delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, cos=EC come
modificata dalla presente legge. Sono altres=EC soggetti =
all'applicazione di
dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta =
dipendenti,
qualora non sia applicabile il disposto dell'art.18 della legge 20 =
maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente =
legge.";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>dell'art. 2, comma terzo, =
legge 11 maggio
1990, n.108, titolata "Disciplina dei licenziamenti =
individuali", che
recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito =
dal
seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di =
lavoro e'
tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre =
giorni o,
in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennit=E0 di importo =
compreso
tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilit=E0 dell'ultima =
retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
dimensioni dell'impresa, all'anzianit=E0 di servizio del prestatore di =
lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della =
predetta
indennit=E0 pu=F2 essere maggiorata fino a 10 mensilit=E0 per il =
prestatore di lavoro
con anzianit=E0 superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilit=E0 per il =
prestatore
di lavoro con anzianit=E0 superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore =
di lavoro
che occupa pi=F9 di quindici prestatori di =
lavoro";</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>dell'art. 4, comma primo, =
legge 11 maggio
1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti =
individuali",
limitatamente al periodo che cos=EC recita "La disciplina di cui =
all'art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della =
presente
legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivit=E0 di natura =
politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di =
culto."?</font></span><br>
<br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>QUESITO N. 2</font></span><br>
<span class=3Dtext121><font color=3Dblack>"Volete voi, al fine di =
estendere a
tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previste dal titolo =
III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione dell'art. 35, legge 20 =
maggio
1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libert=E0 e =
dignit=E0 dei
lavoratori, della libert=E0 sindacale e dell'attivit=E0 sindacale nei =
luoghi di
lavoro e norme sul collocamento."?</font></span></span></font></p>

</div>

</body>

</html>

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